Cessazione materia contendere su riliquidazione pensione ex art 54 d.P.R. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 6 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’Istituto previdenziale abbia integralmente adeguato la posizione del ricorrente, riconoscendo il beneficio e corrispondendo gli arretrati. Il riconoscimento del diritto consegue all’applicazione dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità e novità della questione e dal tempestivo adeguamento dell’Istituto alla normativa sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al personale della Polizia di Stato e cessato dal servizio il 31.01.2021, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,445%, in luogo del 44% applicato ai fini del calcolo della base pensionabile. La domanda si fondava sull’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sull’applicazione della legge di bilancio 2021.
L’INPS, costituendosi, ha rappresentato che il ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e che, in attuazione della legge n. 234/2021, aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione con l’aliquota del 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’Istituto ha quindi rideterminato la pensione e corrisposto gli arretrati, rendendo superflua la decisione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice attiene all’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato, con la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Il ricorso lamentava l’applicazione della diversa percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile.
Nelle more del giudizio, l’INPS ha comunicato di aver riconosciuto il diritto, in attuazione delle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021, applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021. L’Istituto ha quindi provveduto alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli arretrati.
Il ricorrente, preso atto della rideterminazione e dei pagamenti intervenuti, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, insistendo per la condanna alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale. Anche l’Istituto ha aderito alla richiesta, domandando la compensazione delle spese.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto dell’integrale adeguamento della posizione pensionistica del ricorrente.
Quanto alle spese, la complessità e la novità della questione affrontata, unitamente al comportamento dell’Istituto previdenziale che si è prontamente adeguato all’entrata in vigore della legge n. 234/2021, hanno indotto il giudice a disporne la compensazione.
Nota della Redazione
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