Acquisto di lettore CD in 41-bis, ricorso del Ministero inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 7231 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso del Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, in accoglimento del reclamo del detenuto, abbia autorizzato l’acquisto di un lettore di compact disk tramite l’impresa di mantenimento, quando l’Amministrazione non abbia prodotto il provvedimento di diniego motivato né abbia indicato, nel procedimento di sorveglianza, le ragioni concrete dell’inesigibilità dei controlli necessari. Il giudice di sorveglianza è chiamato a verificare puntualmente che l’impiego di dispositivi e supporti, non precluso in assoluto dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti per l’Amministrazione. La sola negazione del diritto integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esercizio restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria.

Il Fatto

Il detenuto, ristretto in regime differenziato presso la Casa circondariale di Novara, chiedeva di acquistare tramite l’impresa di mantenimento un lettore di compact disk e cuffie, da destinare all’ascolto di supporti musicali e per studio. La Direzione dell’Istituto negava l’autorizzazione. Il Magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo, adottando una serie di limitazioni volte a escludere manomissioni e flussi comunicativi con l’esterno.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria proponeva reclamo avverso tale provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 13/03/2024, rigettava il reclamo, richiamando plurimi precedenti di legittimità e rilevando che l’acquisto tramite impresa di mantenimento di beni sigillati e offerti sul libero mercato scongiura il pericolo di manipolazione esterna. Il Ministero della Giustizia ricorreva allora per cassazione, articolando due motivi, mentre il Sostituto Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il diniego di autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk e relativi lettori digitali qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di dispositivi e supporti (Sez. I n. 49280 del 28/09/2022; Sez. I n. 29819 del 25/06/2021). Il giudice di sorveglianza deve verificare che l’impiego, non precluso in assoluto dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti per l’Amministrazione, restando centrale l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti con l’organizzazione di riferimento.

Il Collegio richiama poi il perimetro del reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., che ammette la tutela delle posizioni giuridiche qualificabili in termini di “diritto”, incise da condotte dell’Amministrazione violative di disposizioni della legge penitenziaria, da cui derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio (Sez. I n. 36865 del 08/06/2021). Dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi, per effetto di misure organizzative adottate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità (Sez. I n. 4030 del 04/12/2020).

La Corte ribadisce la distinzione tra il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, e le mere modalità di esercizio di esso, assoggettate alla regolamentazione e alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, non sindacabili in sede giudiziaria ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto (Sez. I n. 23533 del 07/07/2020; Sez. I n. 767 del 15/11/2013; Sez. VII n. 373 del 29/05/2014).

Nel caso concreto, la Corte rileva che il detenuto aveva chiesto l’autorizzazione non solo per finalità ricreative, ma anche per ragioni di studio e lavoro, argomento non considerato dal ricorrente. L’impossibilità di adempimento quanto ai controlli e la sua incidenza sulle risorse della Polizia penitenziaria non vengono specificate, se non genericamente. L’Amministrazione non ha indicato ai giudici di sorveglianza i motivi concreti del diniego, né ha allegato al ricorso il provvedimento reiettivo adottato nei confronti del detenuto. L’impugnazione risulta così fondata su ragioni non specifiche e, dunque, inammissibile.

Non consegue alla pronuncia la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorrente non può essere assimilato a una parte privata rispetto al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., in ragione della natura pubblica della funzione svolta nel procedimento ex art. 35-bis Ord. pen. (Sez. Un. n. 3775 del 21/12/2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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