Intercettazioni da fonte confidenziale e riesame delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 7232 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le informazioni acquisite da fonte confidenziale dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 267, comma 1-bis, e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse rappresentino l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità. Il loro utilizzo resta legittimo per avviare l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elementi. In materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali, compreso lo spessore degli indizi, né all’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, trattandosi di apprezzamenti rimessi al giudice di merito e censurabili solo per manifesta illogicità della motivazione. Il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, giustifica anche l’impossibilità di impiego del braccialetto elettronico.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha respinto la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, escludendo soltanto la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, con due distinti atti di impugnazione. La difesa ha eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni perché i decreti autorizzativi sarebbero stati emessi e prorogati valorizzando esclusivamente fonti confidenziali; ha contestato la valenza gravemente indiziante attribuita a due captazioni, ritenute in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa; ha infine censurato il giudizio sulle esigenze cautelari e il diniego degli arresti domiciliari con controllo a distanza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i motivi dei due atti di impugnazione relativi all’utilizzabilità delle captazioni. Richiamando Sez. I n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, i giudici di legittimità ribadiscono che le informazioni confidenziali determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni solo qualora costituiscano l’unico elemento valutato ai fini degli indizi di reità, mentre il loro impiego è legittimo per avviare le indagini o per estenderne l’ambito.
Alla stregua di tale principio, l’ordinanza impugnata è ritenuta immune da illogicità manifesta. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che l’attività captativa non si era fondata esclusivamente sulla fonte confidenziale, ma anche su indizi emersi aliunde: le dichiarazioni della persona offesa, sentita in ospedale, reputate non veritiere quanto alle modalità dell’aggressione e al tipo di arma, a fronte del reperimento sul luogo del fatto di 7 bossoli calibro 9. La fonte confidenziale aveva quindi solo orientato le indagini, rivelatesi corrette all’esito dell’ascolto delle conversazioni.
La Corte aggiunge che la difesa di uno dei ricorrenti indica genericamente i decreti autorizzativi senza specificarne gli estremi né allegarli: in tema di ricorso per cassazione grava su chi deduce l’inutilizzabilità di un atto l’onere di indicare specificamente i documenti su cui l’eccezione si fonda e di allegarli, risultando altrimenti non soddisfatto il requisito dell’autosufficienza (richiamate Sez. V n. 23015 del 19/04/2023 e Sez. VI n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018).
Quanto al merito degli indizi, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivisitazione degli elementi fattuali, ivi compresa l’interpretazione del contenuto delle conversazioni, apprezzamento rimesso al giudice di merito e censurabile solo per manifesta illogicità (Sez. VI n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo; Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar). Le censure difensive, mirando a una diversa lettura dei dialoghi, sono pertanto inammissibili.
Infine, in tema di esigenze cautelari, la Corte ritiene la motivazione adeguata: il Tribunale si è confrontato con la gravità del fatto, con le condotte successive dell’indagato, ritenute espressione di concreta e attuale pericolosità, e con l’assenza di segnali di resipiscenza. Il diniego degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è giustificato dalla valutazione assorbente sull’inadeguatezza della misura domiciliare, che preclude ogni possibilità concreta di custodia domiciliare (richiamate Sez. II n. 43402 del 25/09/2019; Sez. III n. 43728 del 08/09/2016; Sez. IV n. 15939 del 14/03/2024). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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