Aumenti per reati satellite non superiori a quelli fissati in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 28625 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. non consente, infatti, di riformare in peius il computo della pena già cristallizzato nel giudicato. Sotto distinto profilo, il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare adeguatamente i singoli aumenti applicati per la continuazione, con particolare riguardo ai casi in cui essi appaiano sproporzionati rispetto alla pena base o alla gravità degli altri reati avvinti dal vincolo. La carenza e la contraddittorietà del ragionamento giustificativo integrano violazione di legge e impongono l’annullamento con rinvio del provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5 febbraio 2026 aveva accolto l’istanza presentata nell’interesse del condannato e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di cinque diversi provvedimenti di condanna, aveva rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione, oltre a multa.

Il giudice dell’esecuzione aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo 3) della sentenza n. 50/2023, quantificando la pena base in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.300,00 di multa, e aveva poi applicato una serie di aumenti per i singoli reati satellite. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena per il reato di cui al capo 4) della sentenza n. 50/2023 e agli aumenti operati per gli altri reati satellite.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini che seguono. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente provveduto a scorporare i reati, a individuare il reato più grave e ad applicare i singoli aumenti per la continuazione, conformandosi all’orientamento di legittimità sul punto, richiamato dalle Sez. I n. 21424 del 19.03.2019 e Sez. V n. 8436 del 27.09.2013, dep. 2014.

La Corte ha però rilevato un errore nella quantificazione della pena per il delitto di cui al capo 4) della sentenza n. 50/2023. Il giudice dell’esecuzione aveva calcolato un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 60,00 di multa, mentre il giudice della cognizione aveva quantificato la pena per quel reato satellite in mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Così operando, il giudice dell’esecuzione non si è conformato al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 6296 del 24.11.2016, dep. 2017, Nocerino, secondo cui gli aumenti per i reati satellite non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

Sotto altro profilo, la Corte ha ravvisato una carenza motivazionale nella giustificazione dei singoli aumenti applicati in continuazione. Il giudice è tenuto a darne adeguato conto, specialmente quando essi appaiano sproporzionati rispetto alla pena base o alla gravità degli altri reati avvinti dal medesimo vincolo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone e, da ultimo, dalla Sez. I n. 27570 del 10.07.2026.

La motivazione è risultata, inoltre, contraddittoria in ordine ad alcuni aumenti. In particolare, quello pari a dieci mesi di reclusione per l’evasione del 25 marzo 2022, giudicata con la sentenza n. 857/2023, risulta significativamente superiore, in assenza di concreta spiegazione, rispetto agli aumenti calcolati per le altre analoghe ipotesi di cui all’art. 385 cod. pen., pure giudicate con la stessa sentenza o con la sentenza n. 50/2023.

La violazione di legge e le carenze di motivazione rilevate hanno quindi imposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, affinché il Tribunale di Piacenza, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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