Deroga Consip per urgenza nell’acquisto on line con carta dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 243 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La spesa effettuata dall’agente contabile di un ente pubblico mediante carta di credito su piattaforma di acquisto on-line non integra di per sé irregolarità contabile. Quando l’acquisto è imposto da ragioni di necessità e urgenza, funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, opera la deroga all’obbligo di approvvigionamento tramite Consip prevista dall’art. 1, comma 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. La mancanza della preventiva autorizzazione motivata dell’organo di vertice, richiesta dall’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015, è giustificata dall’esigenza di provvedere ad horas. Il venir meno della necessità per sopravvenuta soluzione alternativa non incide sulla legittimità della spesa, valutata al momento in cui è stata effettuata.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha deferito alla Corte dei conti il conto giudiziale reso dall’agente contabile della Camera di Commercio di Foggia, relativo alla gestione delle carte di credito per l’esercizio 2023. Il rilievo riguardava la non veridicità della descrizione resa in sede di conto, con riferimento a un acquisto effettuato su piattaforma Amazon Prime.

Secondo la prospettazione istruttoria, la spesa si poneva in contrasto con l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che impone alle amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti tramite gli strumenti di Consip o dei soggetti aggregatori, nonché con la disciplina dello split payment in materia di IVA. L’ente ha depositato una relazione difensiva, deducendo il carattere necessitato e urgente dell’acquisto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende preliminarmente atto dei chiarimenti forniti in ordine alla descrizione dell’acquisto indicata nel conto. La difformità tra la causale annotata e la reale destinazione della spesa, riferita ad Amazon Prime, è qualificata come rilievo di carattere meramente formale, privo di conseguenze sul giudizio di regolarità.

Nel merito, la Corte valuta il ricorso alla piattaforma di acquisto on-line rispetto alle ordinarie procedure mediante la centrale di committenza. L’acquisto viene ricondotto alla necessità di reperire con urgenza materiale informatico per garantire il funzionamento degli apparati di sicurezza e antincendio dell’ente.

Tale esigenza viene ritenuta sussumibile, a pieno titolo, nelle deroghe all’obbligo di ricorso a Consip. Il Collegio richiama la fattispecie degli acquisti effettuati in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, prevista dall’art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015.

Quanto alla mancanza di una preventiva autorizzazione motivata dell’organo di vertice, la Corte la ritiene ampiamente giustificata dall’esigenza di reperire il materiale ad horas, al fine di garantire la piena funzionalità degli apparati di sicurezza.

Il Collegio esclude, infine, che assuma rilievo il fatto che l’acquisto non si sia poi realizzato, per l’intervento risolutivo dei tecnici specializzati. Si tratta di circostanza non prevedibile al momento della decisione dell’agente contabile, con la conseguenza che la spesa va valutata nella sua necessità originaria.

Il profilo di criticità relativo allo split payment resta assorbito, non essendo la piattaforma on-line mai stata utilizzata. In esito a tale percorso, la spesa è ammessa a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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