Conto giudiziale escluso per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 135 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, soltanto il consegnatario con debito di custodia — titolare di una gestione di magazzino, con consistenze iniziali, carico, scarico e rimanenze finali — è soggetto all’obbligo restitutorio e al conseguente giudizio di conto. La mera elencazione dei beni inventariati, in uso continuativo presso gli uffici, non integra gli estremi della gestione contabile. Ne deriva la improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di beni mobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2020. L’agente contabile ha trasmesso il conto all’Ente entro il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; l’Ente lo ha depositato in ritardo presso la Sezione giurisdizionale. In sede di deposito non è stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Il magistrato istruttore, dopo aver ricostruito la disciplina sulla resa del conto, ha chiesto al Comune di precisare se la funzionaria fosse consegnataria con debito di custodia o con debito di vigilanza. L’Ente ha risposto di non avere consegnatari con debito di custodia, perché i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, subito assegnati per debito di vigilanza. La questione arriva così davanti al Collegio, che deve stabilire se sussistano i presupposti normativi della resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della figura. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, diversamente da quelli con debito di custodia di cui all’art. 11.
La distinzione non è nominalistica. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione svolta presso ciascuna articolazione funzionale, con competenza limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte traccia un criterio quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento: si configura allora una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia, soggetta alla resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano invece esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nella fattispecie i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso gli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. La dichiarazione dell’Ente e la memoria della consegnataria confermano il carattere meramente vigilatorio dell’incarico. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto; essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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