Inapplicabile ai gruppi consiliari il divieto di assunzione degli enti territoriali (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 16 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016, convertito dalla l. n. 160/2016, non si applica ai gruppi consiliari regionali. Questi ultimi, pur riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte e non rientrano tra gli enti territoriali destinatari della norma. Trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, che comprime l’autonomia organizzativa dell’ente, ne è preclusa l’interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Il controllo della Sezione regionale sulla regolarità del rendiconto, pur esteso alla verifica di legalità delle spese, non legittima pertanto l’obbligo restitutorio fondato sull’estensione della norma sanzionatoria ai gruppi consiliari.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 53/2024/FRG del 24.04.2024, ha dichiarato non regolare il rendiconto di un gruppo consiliare, con conseguente obbligo di restituire euro 11.232,40 oltre oneri accessori. La somma corrispondeva alla retribuzione di contratti di lavoro stipulati in costanza del divieto di assunzione di cui all’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016, convertito dalla l. n. 260/2016.

Il gruppo consiliare ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, contestando il difetto di attribuzione della Sezione territoriale, l’estensione analogica della norma sanzionatoria e, in subordine, la mancata considerazione dell’esercizio provvisorio autorizzato dalla Regione per i primi mesi del 2023. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la prima doglianza, relativa all’asserito sconfinamento della Sezione territoriale nel merito delle scelte di gestione. La censura è infondata. L’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 impone ai gruppi consiliari l’approvazione di un rendiconto annuale, strutturato secondo le linee guida recepite dal DPCM 21.12.2012, che ne definiscono i criteri di veridicità e correttezza.

La verifica di congruenza delle spese non tollera un approccio meramente formale. Il principio di correttezza è rispettato solo se le poste rendicontate risultano rispondenti alla normativa di riferimento. La Sezione non valuta la convenienza della scelta di assumere personale, ma accerta che il contratto stipulato sia conforme a legge. La verifica di legalità, quindi, non costituisce travalicamento nel merito.

Il ricorso è però fondato sul secondo motivo. Le Sezioni riunite richiamano le proprie precedenti pronunce, che hanno già escluso l’applicabilità ai gruppi consiliari della disciplina invocata dalla Sezione territoriale. I gruppi consiliari sono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione, qualificati dalla giurisprudenza costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale.

La disposizione in esame ha carattere eccezionale e comprime l’autonomia organizzativa dell’ente territoriale nei soli casi previsti. Ne deriva l’esclusione dell’interpretazione analogica, in applicazione dell’art. 14 delle preleggi. Tale lettura è confermata dalla deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG della Sezione delle Autonomie e si armonizza con l’autonomia finanziaria regionale, oltre che con la legislazione molisana che attribuisce ai gruppi la titolarità esclusiva dei contratti di lavoro del personale.

Il secondo motivo di ricorso è pertanto accolto; i rimanenti restano assorbiti. La domanda del gruppo consiliare è accolta, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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