Acquisto di partecipazione societaria e controllo della Corte dei conti sul TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 76 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP si estende all’acquisto di una partecipazione societaria deliberato in esecuzione di una convenzione pubblicistica stipulata molti anni prima. La clausola convenzionale che impone all’ente di acquisire il capitale sociale al valore simbolico di un euro va letta come obbligo subordinato al rispetto delle norme imperative del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, operando un meccanismo di integrazione cogente. Ne discende l’assoggettamento dell’atto alla verifica dei requisiti attuali e non di quelli vigenti al momento della stipula. Il parere è negativo quando l’ente omette il business plan, non valuta la capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario e non prevede alcun meccanismo competitivo per la selezione dell’eventuale socio privato.

Il Fatto

Un Comune campano aveva affidato nel 2005, mediante project financing, la realizzazione e la gestione di un impianto eolico a una società di progetto. La convenzione concessoria, sottoscritta nel 2006, prevedeva che alla scadenza della concessione il concessionario consegnasse l’opera funzionante e trasferisse la proprietà dell’intero capitale sociale al valore simbolico di un euro.

Scaduta l’incentivazione collegata ai certificati verdi nel settembre 2023, il Comune ha avviato la procedura di acquisizione, deliberando nel febbraio 2024 l’acquisto della partecipazione detenuta da una holding e pari al 100% del capitale sociale. La delibera è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo, che ha espresso parere negativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ambito soggettivo e oggettivo del controllo, riconducendo il Comune tra le amministrazioni destinatarie del TUSP e qualificando l’operazione come acquisto di partecipazione ex art. 5, comma 3, TUSP.

Il nodo centrale riguarda la natura della convenzione. Il Collegio la qualifica come accordo accessivo a un provvedimento concessorio, riconducibile agli accordi ex art. 11, legge n. 241/1990, di matrice pubblicistica. Da tale qualificazione deriva il superamento della tesi che vorrebbe sottrarre l’atto al TUSP perché esecutivo di un impegno anteriore. La Corte ritiene operante un meccanismo di integrazione cogente, già riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che rende l’obbligo di acquisto subordinato al rispetto delle disposizioni imperative del testo unico. Rileva come la stessa disciplina sui contratti pubblici preveda forme di integrazione cogente dei bandi.

Escluso il ricorso al rimedio di cui all’art. 2932 cod. civ., perché dall’accordo discende al più un obbligo di provvedere e non un obbligo a contrarre, la Corte verifica i presupposti richiesti dal TUSP. Il profilo tipologico è rispettato, trattandosi di s.r.l.; il limite finalistico non è violato, rientrando la produzione di energia da fonti rinnovabili tra le attività ammesse dall’art. 4, comma 7, TUSP, purché siano rispettati i principi di concorrenza e apertura al mercato.

Il profilo decisivo è il difetto di motivazione. Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022 e osserva che l’ente non ha depositato alcun business plan coerente con il termine finale del contratto di società, non ha valutato la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario e la redditività del capitale investito. Non basta l’allegazione del bilancio 2022 e della nota integrativa, che pure evidenziavano utili di esercizio consistenti. Mancano inoltre il confronto con soluzioni gestionali alternative e la indicazione degli obiettivi di policy.

Assume rilievo anche il profilo della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Lo statuto continua a consentire il potenziale ingresso di un socio privato, senza imporre una quota minima né un meccanismo selettivo competitivo. Difetta così la gara a doppio oggetto richiesta dalla giurisprudenza unionale, con conseguente frustrazione delle esigenze di apertura concorrenziale. Il parere è pertanto negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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