Notifica ex art. 143 c.p.c. e danno all’immagine: rigetto dell’appello contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 11 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è legittima quando l’ufficiale giudiziario, non rinvenuto il destinatario all’indirizzo di residenza anagrafica, svolge le ricerche imposte dall’ordinaria diligenza e dà conto delle stesse nella relata, non essendo configurabile un obbligo di indagini straordinarie né di ricerca presso il luogo di lavoro quando la relativa conoscenza sia stata acquisita solo successivamente. Il danno all’immagine conseguente a reati di peculato e assenteismo fraudolento si quantifica, di norma, applicando il criterio legale del doppio delle utilità illecite percepite. L’esercizio del potere riduttivo dell’addebito è precluso in presenza di condotte di carattere doloso.
Il Fatto
La sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, aveva condannato la responsabile di una pubblica struttura provinciale a risarcire all’Amministrazione autonoma un danno erariale di oltre centosettantamila euro. La condanna concerneva due voci: il danno patrimoniale da illecita percezione di retribuzioni, permessi e rimborsi, e il danno non patrimoniale all’immagine collegato a una sentenza penale di patteggiamento per fatti di tentato abuso d’ufficio, truffa, peculato e false attestazioni.
La convenuta, rimasta contumace in primo grado, ha proposto appello dolendosi, in via principale, della nullità della notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, entrambe eseguite ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e, in via subordinata, dell’abnorme quantificazione del danno all’immagine. Ha chiesto, in ulteriore subordine, l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha esaminato anzitutto il motivo di rito. Ha richiamato la consolidata interpretazione dell’art. 143 c.p.c., secondo cui i presupposti della notifica non consistono nel mero dato soggettivo dell’ignoranza del notificante, ma richiedono che la condizione di ignoranza non sia superabile con le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi secondo l’ordinaria diligenza, parametrata a criteri di normalità e buona fede.
La Corte ha ricordato che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso quanto alle attività svolte dall’ufficiale giudiziario e al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute, non anche all’esattezza intrinseca delle stesse. Su questa base ha verificato le modalità concrete delle due notifiche, entrambe precedute da un tentativo postale andato a vuoto e seguite dal deposito presso la casa comunale.
Quanto alla prima notifica, l’ufficiale giudiziario ha attestato l’abbandono dell’immobile da circa un anno, l’assenza del nominativo sul campanello e l’avvio della procedura di irreperibilità anagrafica. Quanto alla seconda, ha riferito l’assenza prolungata e l’acquisizione di informazioni da una vicina. Tali ricerche sono state ritenute adeguate e conformi all’ordinaria diligenza.
La Corte ha poi respinto l’eccezione relativa al piano dell’immobile, rilevando che la visura catastale indica un appartamento disposto su due piani e che l’appellante non ha provato la diversa collocazione asserita. Ha inoltre escluso che la conoscenza del luogo di lavoro, acquisita dalla Procura solo in epoca successiva al giudizio di primo grado, potesse inficiare la ritualità delle notifiche.
Nel merito, la Sezione ha confermato la quantificazione del danno all’immagine. Per i reati consumati di peculato e assenteismo fraudolento è stato applicato il criterio legale del doppio delle utilità illecite; per il tentato abuso d’ufficio, non identificabile con immediatezza un’utilità, si è proceduto in via equitativa. La professionalità e l’abnegazione invocate dall’appellante sono state giudicate estranee alle vicende illecite. Il potere riduttivo è stato infine escluso per la natura dolosa delle condotte. L’appello è stato rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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