Sistema dei controlli interni parzialmente adeguato e invito alle misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 83 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni di cui all’art. 148 TUEL, verifica annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali sulla base dei referti trasmessi dal Sindaco. L’accertamento della parziale adeguatezza del sistema non integra una sanzione, ma si traduce nell’invito all’Ente ad adottare idonee misure correttive secondo le considerazioni e le raccomandazioni della parte motiva. Il controllo conserva natura collaborativa: pur in presenza di misure sanzionatorie introdotte dalla riforma, il suo esito principale resta l’attivazione dei correttivi rimessi alle determinazioni dell’Ente stesso. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatti sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. La Sezione ha esaminato congiuntamente i due questionari, rilevando profili di criticità in più ambiti del sistema.
Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale e il Presidente ha disposto la trattazione in Camera di consiglio. La decisione riguarda quindi l’adeguatezza complessiva del sistema dei controlli interni dell’Ente per le due annualità considerate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 148 TUEL, come riformulato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, attribuisce alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, funzionale al rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. I controlli interni costituiscono un presidio del buon andamento amministrativo, poiché consentono di valutare l’andamento delle gestioni e di adottare tempestivamente le opportune misure correttive.
Il Collegio esamina quindi le singole tipologie di controllo. Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile rileva che l’Ente non specifica la tecnica di campionamento adottata e non effettua controlli o ispezioni su specifici uffici, né esercita vigilanza sugli agenti contabili.
In tema di controllo di gestione, emerge la mancata trasmissione del referto ex art. 198-bis TUEL e l’assenza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo per il 2021, in parziale contraddizione con il questionario 2020. La periodicità dei report risulta insufficiente rispetto alle finalità dell’istituto.
Quanto al controllo strategico, la Sezione rileva una contraddizione tra l’utilizzo dichiarato di informazioni dalla contabilità analitica e la contestuale assenza del relativo sistema. Sul controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati, il Collegio invita l’Ente a chiarire le numerose risposte di “non ricorre la fattispecie” e rileva la mancata istituzione della struttura dedicata ex art. 147-quater, comma 1, TUEL.
Infine, sul controllo sulla qualità dei servizi, l’Ente non estende le rilevazioni agli organismi partecipati né dà conto di un innalzamento degli standard. All’esito dell’analisi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente ad adottare le misure correttive indicate, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria.
Nota della Redazione
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