Rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 10296 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’udienza e accettata dalla parte controricorrente, produce l’estinzione del procedimento, del quale il giudice di legittimità prende atto con declaratoria formale. L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente è idonea a determinare l’effetto estintivo anche quando provenga dal difensore che agisca in qualità di procuratore della società cessionaria del credito e contenga la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. In tale ipotesi non si pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, in forza del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., che esclude la condanna in caso di estinzione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano, con la quale erano state respinte le loro doglianze nel giudizio instaurato nei confronti della società cessionaria del credito. Nel corso del procedimento di legittimità, in data 14 giugno 2024, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.

La rinuncia è stata contestualmente accettata dal difensore della controricorrente, che agiva anche in qualità di procuratore della società cessionaria, con espressa rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. I ricorrenti hanno poi presentato istanza di anticipazione dell’udienza, rigettata dal Presidente Titolare della sezione con decreto del 23 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto dell’intervenuta rinuncia e della sua accettazione, quali atti idonei a definire il giudizio senza esame nel merito dei motivi di ricorso. Il percorso argomentativo è essenziale e si arresta alla verifica dei presupposti processuali dell’effetto estintivo.

Il Collegio rileva che la rinuncia è stata depositata prima dell’adunanza camerale e che l’accettazione proveniva dal difensore della parte controricorrente, nella sua qualità di procuratrice della società cessionaria. Non emerge alcuna contestazione sulla titolarità del difensore ad accettare, né sull’ampiezza dell’atto, che comprendeva anche la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.

Quanto all’istanza di anticipazione dell’udienza, il rigetto era fondato sulla circostanza che l’adunanza camerale era già fissata, all’esito della quale sarebbe stato possibile prendere atto della rinuncia. Il provvedimento presidenziale non incide sul merito della vicenda, ma solo sulla scansione temporale della trattazione.

Preso atto di quanto sopra, la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cassazione. Nessuna pronuncia segue in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., che esclude la condanna quando il processo si estingue.

La decisione conferma la natura dispositivo-negoziale della rinuncia al ricorso, che produce l’effetto estintivo in forza della sola accettazione della controparte, senza necessità di ulteriore attività istruttoria o di esame dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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