Addizionale 10% su bonus e stock option dovuta sull’eccedenza della parte fissa (Cass. civ. Sez. V n. 14163 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addizionale del 10% sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario, per effetto del comma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, introdotto dall’art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, l’imposta si applica sull’ammontare di tali compensi che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile superi anche il triplo della parte fissa. Il richiamo al comma 1 della medesima disposizione è finalizzato alla sola individuazione dei presupposti impositivi oggettivo e soggettivo, non alla commisurazione della base imponibile. Tale interpretazione rispetta la formulazione letterale della norma e i canoni di capacità contributiva, eguaglianza e ragionevolezza. La questione logicamente subordinata può essere esaminata per prima in applicazione del principio della ragione più liquida, rendendo inammissibile l’esame del motivo pregiudiziale.
Il Fatto
Il contribuente, dirigente nel settore finanziario alle dipendenze di una società di gestione del risparmio, ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. La C.t.r. aveva ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la tempestività dell’istanza di rimborso, escludendo valore probatorio alle quietanze di versamento delle ritenute riferibili complessivamente al 2013 e al 2014.
Il contribuente aveva percepito, per il 2014, una retribuzione fissa e compensi variabili e aggiuntivi; il sostituto di imposta aveva applicato l’addizionale del 10% ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 sull’ammontare del bonus e delle stock option eccedente la parte fissa. Ritenuto indebito il prelievo, aveva presentato istanza di rimborso e impugnato il diniego tacito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, in applicazione del principio della ragione più liquida: si tratta di questione logicamente subordinata alla prima, ma equiordinata nella capacità di condurre alla definizione del giudizio.
Il motivo è infondato e rende inammissibile l’esame del primo. Anche ove si ritenesse tempestiva l’istanza di rimborso, il ricorso andrebbe comunque rigettato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’addizionale, trattenuta dal sostituto al momento dell’erogazione, si applica sull’ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario il superamento del triplo della stessa.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: con l’art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98 del 2011 è stato aggiunto all’art. 33 il comma 2-bis, secondo cui le disposizioni dei commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione; il comma 50-ter ne ha fissato l’applicazione ai compensi corrisposti dal 17 luglio 2011.
Secondo il più recente indirizzo, il legislatore ha introdotto una diversa commisurazione della base imponibile, costituita dall’intero ammontare della retribuzione sotto forma di bonus e stock option. Il richiamo al comma 1 è finalizzato esclusivamente all’individuazione dei presupposti impositivi oggettivo e soggettivo — essere dirigenti nel settore finanziario e percepire bonus e stock option in qualsiasi forma. Tale lettura, oltre a rispettare il dato letterale, è l’unica conforme ai canoni di capacità contributiva, eguaglianza e ragionevolezza.
Il sostituto di imposta ha dunque correttamente applicato l’addizionale sull’eccedenza della retribuzione fissa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in considerazione del consolidarsi dell’orientamento contrario alla prospettazione del ricorrente solo successivamente alla proposizione del ricorso. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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