Volontà societaria sulla destinazione delle aspettative creditorie prima dell’estinzione (Cass. civ. Sez. III n. 14164 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In data anteriore all’estinzione per cancellazione di una società, la volontà societaria di dare una determinata destinazione alle aspettative creditorie derivanti dall’esito di un giudizio in corso, di cui la società sia parte, si forma mediante delibera assembleare, adottata con il quorum ordinario, e non richiede la manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito della estinzione, ne diverranno successori quanto al patrimonio ancora in capo alla società. Le aspettative validamente dismesse e trasferite non fanno più parte di quel patrimonio. Alla base resta il principio per cui l’estinzione della società non comporta l’estinzione della pretesa azionata in vita, salvo remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., da allegare e provare con rigore da chi intenda farla valere.
Il Fatto
Nel 1998 una cooperativa edilizia agì nei confronti di due professionisti per i danni da erronea progettazione di un complesso residenziale, chiedendo l’accertamento del nulla dovuto a titolo di compenso o, in subordine, la compensazione con l’importo risarcitorio. I convenuti proposero domanda riconvenzionale di pagamento. Il Tribunale di Fermo rigettò la domanda della cooperativa e accolse la riconvenzionale di uno dei professionisti.
Nel corso del giudizio di appello la cooperativa si estinse per cancellazione volontaria dal registro delle imprese. La Corte d’appello di Ancona accertò l’inadempimento del professionista, liquidò il danno e, per la differenza, lo condannò al pagamento. Rigettato il ricorso da questa Corte, l’ex socio e liquidatore notificò atto di precetto per il credito residuo. Il debitore si oppose deducendo la carenza di legittimazione attiva dell’ex socio, sostenendo che il credito, in quanto incerto, non era stato trasferito. La Corte d’appello dichiarò la nullità del precetto limitatamente all’importo eccedente la quota sociale dell’ex socio. Da qui il ricorso in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 2479 e 2479-bis cod. civ. e degli artt. 2392, 2393, 2395 cod. civ. La ricorrente non ha indicato in quali passaggi argomentativi le statuizioni di merito si discostino dai precetti assunti come violati, né ha raffrontato questi ultimi con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. La Corte richiama il principio di specificità dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ribadito dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, e quello di autosufficienza sulla deduzione in merito delle questioni nuove.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento per cui, in caso di estinzione della società per cancellazione intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa intrapreso, la regola è la successione dei soci nei residui attivi, salvo remissione del debito ex art. 1236 cod. civ., che deve essere provata con rigore da chi la invoca (Cass. n. 30075 e n. 9464 del 2020). L’estinzione della società non estingue la pretesa azionata in vita, salvo che il creditore abbia manifestato, anche per comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito.
Fermo tale principio e la successione universale dei soci, con il limite quantitativo della responsabilità intra vires, nulla vieta che l’assemblea dei soci, in tempo anteriore all’estinzione, deliberi una diversa destinazione dei residui attivi e passivi. Nel caso di specie la relazione del liquidatore sul bilancio finale di liquidazione conteneva una proposta di destinazione delle aspettative creditorie derivanti dal giudizio pendente, approvata con delibera assembleare non impugnata.
La Corte afferma che il fenomeno successorio si determina solo all’atto dell’estinzione della società e della cancellazione dal registro delle imprese. Nel momento dell’approvazione del bilancio finale la società era ancora un autonomo soggetto di diritto, sicché per disporre del credito derivante dall’esito del giudizio non necessitava dell’approvazione dei soci assenti, regolarmente convocati e non contestati come tali. Il bilancio finale non prevedeva un piano di riparto in loro favore.
Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere necessario il consenso di tutti i soci per la cessione integrale del credito: era sufficiente la volontà della società, legittimamente espressa nelle forme previste per gli atti dispositivi pendente societate. La sentenza è cassata per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
Nota della Redazione
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