Addizionale provinciale accisa energia elettrica e illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. III n. 29055 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, l’importo addebitato dal fornitore al cliente è indebito e va restituito. Il giudice di legittimità, investito di ricorso su vicenda sovrapponibile ad altre già decise, può rigettare l’impugnazione facendo integrale richiamo alla motivazione di una precedente pronuncia, ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata. La compensazione integrale delle spese di legittimità è giustificata dalla sussistenza di gravi ed eccezionali motivi.
Il Fatto
Una società cliente ha agito nei confronti dell’impresa sua fornitrice di energia elettrica per ottenere il rimborso di quanto da questa addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine e la decisione è stata confermata in secondo grado dalla Corte d’appello di Trieste.
Il fornitore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: nullità della sentenza per violazione delle norme di cui agli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., e violazione o falsa applicazione delle norme in materia di addizionale, del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, e rigetta il ricorso. Il Collegio rileva che su una vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce della stessa Corte.
Tra queste vengono richiamate Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025. Alla motivazione della prima di esse la Corte ritiene sufficiente fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso in esame.
Il richiamo avviene ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., disposizione che consente la motivazione per relatione quando la questione sia già stata decisa in modo conforme. Il Collegio vi affianca la opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, correzione che lascia fermo il dispositivo di accoglimento della domanda di rimborso.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti, ravvisando gravi ed eccezionali motivi che la giustificano, in coerenza con l’intervenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento.
La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.