Rito civile per l’impugnazione del compenso all’amministratore giudiziario (Cass. civ. Sez. II n. 25550 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello che decide, ai sensi dell’art. 42, comma 7, d. lgs. n. 159/2011, sul compenso dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione è ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e va proposto nelle forme del rito civile. La trattazione spetta alle sezioni civili della Corte a prescindere dalla natura del procedimento, poiché il provvedimento incide su diritti soggettivi. La riassegnazione del ricorso alle sezioni civili non instaura il contraddittorio né sana l’omessa notificazione. La richiesta di rimessione in termini per provvedere alla notifica è inammissibile quando sia tardiva rispetto ai criteri di ragionevole durata del processo notificatorio.
Il Fatto
Un amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro ai sensi del d. lgs. n. 159/2011 ottenne dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, la liquidazione del compenso. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con decreto del 14 febbraio 2020, rigettò il ricorso proposto avverso quel provvedimento.
Avverso il decreto l’interessato propose ricorso per cassazione nelle forme del rito penale. La IV Sezione penale, con ordinanza n. 8540/2022, rimise gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione civile. Il ricorso fu iscritto al registro generale e trasmesso alla sezione tabellarmente competente. Il ricorrente non provvide alla notificazione al Ministero dopo la riassegnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che il difensore non ha notificato il ricorso al Ministero dopo la riassegnazione. L’istanza di decisione viene interpretata come richiesta di rimessione in termini per la corretta instaurazione del contraddittorio.
Il ricorrente avrebbe potuto provvedere autonomamente alla notifica dopo la pubblicazione dell’ordinanza di trasmissione della IV Sezione penale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, civile e penale, la trattazione del ricorso avverso il provvedimento sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili, a prescindere dalla natura del procedimento. La Corte richiama Cass. Sez. 4 n. 44810 del 2013, Cass. Sez. 2 n. 11577 del 2017, Cass. Sez. 2 n. 15813 del 2010, Cass. Sez. 2 n. 12802 del 2019 e Cass. Sez. 6-2 n. 10136 del 2021.
Le Sezioni Unite n. 19161 del 2009 hanno precisato che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 introduce una controversia di natura civile, anche se il decreto è stato emesso in un giudizio penale. L’art. 42 d. lgs. n. 159/2011 non contempla il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sul reclamo. Tale provvedimento, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi, è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. secondo i principi generali.
Pertanto l’erronea proposizione dell’impugnazione nelle forme penali e l’omessa notifica al Ministero sono imputabili al ricorrente. L’istanza di rimessione in termini è stata depositata oltre un anno dopo l’ordinanza di rimessione e oltre un mese dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata. Questo tempo è inadeguato rispetto ai criteri di Cass. Sez. U. n. 14594 del 2016: il notificante deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese per assenza di contraddittore. Essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., si applica il comma quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.: il ricorrente è condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende. Si dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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