Presunzione di consenso alla liberazione del socio non estendibile alla trasformazione tra società di persone (Cass. civ. n. 11040 del 05.04.2022)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. prevede una presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, comportando un atto di rinuncia a un diritto con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica alla trasformazione omogenea da società in nome collettivo a società in accomandita semplice. La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da fatti concludenti solo se il comportamento proviene dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa, escludendosi che la semplice disposizione della provvista ad opera di uno dei soci integri ratifica del contratto stipulato in violazione delle clausole statutarie opponibili ai terzi.
Il Fatto
La società, una s.n.c., otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società di capitali, che agiva per il recupero di un credito derivante da rapporti di conto corrente, mutui e affidamenti, nonché nei confronti dei tre soci, tra cui il ricorrente. Il socio, che aveva ceduto la propria quota in concomitanza con la trasformazione della società in s.a.s., proponeva opposizione, accolta in primo grado, ma rigettata in appello.
La Corte d’Appello escludeva l’applicabilità dell’art. 2500 quinquies c.c. alla trasformazione interna alle società di persone e riteneva il socio responsabile anche per il contratto di mutuo stipulato solo da due dei tre soci, in violazione delle clausole statutarie, sul presupposto di una avvenuta ratifica tacita da parte della società. Il socio proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della norma sulla liberazione dei soci e i vizi della ratifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha escluso che il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. possa trovare applicazione al di fuori dell’ipotesi di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali. La norma, che introduce una presunzione di consenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base del silenzio serbato dai creditori nel termine di sessanta giorni, è stata qualificata come derogatoria e di stretta interpretazione, in quanto attribuisce valore abdicativo al mero silenzio, in deroga al principio generale per cui la volontà di rinunciare a un diritto non si presume.
La Corte ha richiamato i precedenti secondo cui la liberazione si atteggia come una rinuncia del creditore alla garanzia ex lege e il procedimento di cui al secondo comma, assegnando un valore remissorio al silenzio, non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate. Ha pertanto affermato il principio che la presunzione di consenso opera solo nella trasformazione da società di persone a società di capitali.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato, ravvisando l’errore della corte territoriale nell’avere considerato sufficiente la ratifica tacita del contratto di mutuo. In base all’art. 2258 c.c., richiamato per le s.n.c. dall’art. 2293 c.c., quando per il compimento di un atto è necessario il consenso di tutti i soci, i singoli amministratori non possono agire da soli; la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator deve quindi provenire dall’organo istituzionalmente competente. La disposizione della somma da parte di uno solo dei soci non integra la ratifica dell’atto stipulato in violazione della clausola statutaria che richiedeva la firma congiunta, clausola peraltro opponibile alla banca perché iscritta nel registro delle imprese. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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