Azione revocatoria e vendita “per ultimo” di un bene non equivale a vendita dell’unico bene (Cass. civ. Sez. 3 n. 19901 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, integra la fattispecie della doppia conforme, con la conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La vendita “per ultimo” di un bene del debitore non è riconducibile all’ipotesi della vendita dell’“unico bene immobile” di proprietà del debitore, né a quella della vendita contestuale di una pluralità di beni, sicché da essa non può trarsi, senza ulteriori elementi, la prova presuntiva della scientia damni in capo al terzo acquirente ai fini dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. Il motivo di ricorso che intenda dedurre la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. deve essere autosufficiente e specifico, non potendo risolversi in affermazioni generiche e meramente assertive.
Il Fatto
Alcuni creditori agivano in giudizio nei confronti della società venditrice e dell’acquirente di una villetta, chiedendo la declaratoria di inefficacia della compravendita ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Gli attori deducevano che la venditrice, inadempiente all’obbligo di estinguere un mutuo e di cancellare l’ipoteca, si era disfatta rapidamente dei propri beni, e che l’immobile alienato all’acquirente rappresentava l’ultimo cespite posseduto.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, escludendo la sussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente. La Corte d’Appello confermava la decisione. I creditori proponevano quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando analiticamente ciascun motivo.
Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che, essendo il ricorso stato notificato successivamente al 1° gennaio 2023, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Tale disposizione preclude la deduzione del vizio di motivazione quando la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. La Corte ha precisato che la doppia conforme ricorre anche quando il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione del primo giudice. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva indicato le differenze motivazionali tra le due decisioni, né dimostrato l’assoluta inesistenza della motivazione, essendo la censura volta, in realtà, a contestare l’accertamento fattuale operato dai giudici di merito.
La Corte ha poi sottolineato la diversità concettuale tra la “vendita per ultimo” di un bene e la “vendita dell’unico bene” immobile del debitore: la prima non può essere equiparata alla seconda, né alla vendita contestuale di una pluralità di beni, per desumere automaticamente la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie. Ne consegue l’infondatezza della censura di omessa pronuncia e di violazione del principio di diritto richiamato dalla stessa sentenza impugnata.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la ricorrente criticava la sentenza senza confrontarsi con la sua effettiva motivazione, assumendo in modo assertorio l’illogicità di una conclusione che, al contrario, escludeva la presunzione di scientia damni solo per le vendite non contestuali.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza e specificità: le doglianze non indicavano puntualmente i fatti non contestati, né il contenuto degli atti difensivi avversari, e le argomentazioni relative alla violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. si risolvevano in mere affermazioni, senza una concreta dimostrazione delle dedotte violazioni.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso