Difetto di giurisdizione sull’adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 (TAR Trentino-Alto Adige n. 41 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, il meccanismo di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, non attribuisce alla pubblica amministrazione alcun potere autoritativo o discrezionale: esso rinvia a parametri oggettivi e vincolanti, i prezziari regionali aggiornati, e si risolve in un’operazione meramente contabile. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in pretesa di adempimento contrattuale. La domanda volta all’inserimento della clausola revisionale di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, è invece devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la norma rimette all’amministrazione la fissazione del contenuto della prescrizione, ma è inammissibile ove non preceduta da istanza alla committente e dall’impugnazione dell’atto lesivo.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente, affidatario della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di un’opera ferroviaria di rilevante complessità, ha chiesto alla stazione appaltante l’adeguamento del corrispettivo in applicazione del meccanismo di compensazione straordinaria previsto dall’art. 26, comma 6-ter, d.l. n. 50/2022. La richiesta è stata rigettata con un ordine di servizio del direttore dei lavori, fondato sull’assunto che l’appalto, avendo avuto accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI), fosse escluso dal rimedio compensativo.

Il consorzio ha proposto due domande: l’accertamento del diritto all’aggiornamento dei prezzi sui stati di avanzamento contabilizzati e l’accertamento del diritto alla revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022, con condanna della committente all’inserimento della clausola revisionale. Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Lazio che si è dichiarato incompetente, è stato riassunto davanti al giudice trentino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione sulla prima domanda, sollevata d’ufficio ex art. 73 c.p.a. in udienza. Richiamata l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3177 del 2026, il Tribunale ricostruisce il criterio del petitum sostanziale e la natura della posizione azionata, verificando se la pubblica amministrazione abbia agito come autorità o come contraente.

Secondo il giudice, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 non attribuisce alcun potere pubblicistico: l’adeguamento è ancorato ai prezziari regionali aggiornati e si traduce in un’operazione contabile che confluisce in un stato di avanzamento dei lavori. Manca, dunque, ogni discrezionalità sull’an e sul quantum, con la conseguenza che la controversia attiene all’esecuzione di obbligazioni contrattuali e spetta al giudice ordinario. La domanda è pertanto dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione ex art. 11 c.p.a.

Sulla seconda domanda il Tribunale afferma la propria giurisdizione esclusiva, in adesione alla sentenza del Cons. Stato, sez. V, n. 1321 del 2026. La disposizione dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022, diversamente dalla lett. b), rinvia all’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e conferisce all’amministrazione un ampio margine valutativo sul contenuto della clausola: da qui l’interesse legittimo dell’operatore economico e la giurisdizione amministrativa.

Nel merito, però, la domanda è inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, il consorzio non ha formulato alcuna istanza alla committente, né ha iscritto riserve in contabilità: manca quindi un atto impugnabile e il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ex art. 34, comma 2, c.p.a. In secondo luogo, la parte ha proposto un’azione di accertamento autonomo senza esperire la tipica azione impugnatoria ex art. 29 c.p.a., non avendo gravato lo schema di convenzione, che escludeva la clausola revisionale, né la determina a contrarre.

Il Collegio esclude, infine, che le disposizioni della legge di Bilancio n. 199/2025 possano incidere sul giudizio, trattandosi di disciplina sopravvenuta, estranea ai motivi di ricorso e applicabile ai soli lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2026. Le spese sono compensate in ragione della complessità della materia e dei contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *