Obbligo conformativo della PA nel giudicato ordinario e ottemperanza (TAR Campania n. 4913 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanni l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione stessa. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente al creditore l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Tale obbligo è suscettibile di essere azionato dinanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, ove l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto all’esecuzione del decisum. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta e condannare l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione della sentenza e sino all’effettivo adempimento o insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore anticipatario delle spese in un giudizio civile, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre spese accessorie. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva ancora proceduto al pagamento. Il ricorrente proponeva pertanto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si costituiva solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando il principio per cui la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum e l’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Il contenuto dell’obbligo, pertanto, non si esaurisce in un mero facere, ma implica l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria.

Nel caso di specie, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva fornito prova di aver dato esecuzione al dettato giudiziale. Tale inerzia ha integrato gli estremi dell’inottemperanza.

Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del direttore della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente, che si insedierà su istanza della parte ricorrente per assicurare l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.

Il TAR ha infine accolto la domanda di pagamento della penalità di mora, fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e sino all’adempimento o, in caso di persistente inottemperanza, sino all’effettivo insediamento del commissario. A sostegno della misura della penalità, il Collegio ha richiamato i precedenti di cui alle pronunce TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020, e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in misura forfettaria oltre alla restituzione del contributo unificato versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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