Limiti di giurisdizione nell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 569 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, i poteri del giudice amministrativo hanno natura meramente esecutiva e non possono estendersi a profili di cognizione che esulano dalla sua giurisdizione. L’attività di interpretazione del giudicato da eseguire, allorché attenga a una pronuncia formatasi davanti a un giudice diverso da quello amministrativo, deve essere esercitata esclusivamente sulla base di elementi interni al giudicato e non su elementi esterni, la cui valutazione resta riservata al giudice che ha emesso la sentenza. La domanda di declaratoria di nullità di un successivo provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di tale giudicato, che introduce nuove questioni di merito relative al rapporto sottostante, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che andrebbe a integrare o specificare il contenuto della pronuncia, alterando il riparto di giurisdizione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro di Potenza accoglieva il ricorso di una professionista avverso la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale che aveva conferito a un’altra candidata l’incarico di Responsabile del Centro Salute Mentale, dichiarandone l’illegittimità e ordinando all’amministrazione una nuova valutazione, rilevando in particolare l’assenza di criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti. L’interessata proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al giudicato innanzi al TAR, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Azienda al pagamento delle penalità di mora.
Successivamente, con memoria notificata, la ricorrente impugnava la nuova delibera, con la quale l’Azienda, dopo avere effettuato la rivalutazione delle domande, aveva nuovamente conferito l’incarico alla medesima candidata, chiedendone la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. per violazione o elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’Azienda aveva successivamente adottato la deliberazione n. 719 del 29.8.2025, dando così esecuzione alla statuizione del giudice del lavoro.
Il Collegio ha poi affrontato la questione della propria giurisdizione in relazione alla domanda di nullità proposta con la memoria notificata, riqualificata come motivi aggiunti. Richiamando la consolidata giurisprudenza, il TAR ha affermato che, in sede di ottemperanza a un giudicato civile, i poteri del giudice amministrativo sono estremamente circoscritti e non possono estendersi a profili di cognizione che esulano dalla sua giurisdizione, essendo la sua funzione meramente esecutiva, senza possibilità di integrare, modificare o specificare il contenuto del giudicato.
Il giudice amministrativo ha quindi precisato che non può interpretare la sentenza del giudice del lavoro per valutare se l’attività successiva dell’amministrazione sia conforme alle relative statuizioni, in quanto una simile valutazione travalicherebbe l’ambito della propria giurisdizione, alterando il riparto di giurisdizione e permettendo di recuperare un sindacato su un rapporto di pubblico impiego su cui difetta di giurisdizione. Il principio di stretta continenza impone di orientarsi esclusivamente al comando contenuto nella sentenza, senza effettuare accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
La questione dedotta con i motivi aggiunti introduceva, nella ricostruzione del TAR, nuove questioni di merito relative al rapporto sottostante, che appartengono alla cognizione del giudice del lavoro. Sulla base di tale presupposto, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, indicando il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto per la translatio judicii, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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