Acquisizione partecipazione in società in house per gestione rifiuti: conformità al T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 13 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (T.U.S.P.), è conforme al quadro normativo quando l’atto deliberativo sia analiticamente motivato in ordine alla sussistenza del vincolo di scopo e del vincolo di attività, di cui all’art. 4 T.U.S.P., e dia conto delle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della scelta. La partecipazione finalizzata all’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, quale servizio di interesse economico generale di livello locale a rete, soddisfa i requisiti della motivazione rafforzata richiesta dal legislatore, dovendosi valutare la sostenibilità finanziaria sia sul piano oggettivo (equilibrio economico-finanziario della società) sia sul piano soggettivo (effetti sugli equilibri di bilancio dell’ente). L’operazione non deve, inoltre, comportare duplicazioni di funzioni con altre partecipazioni detenute dall’ente, e deve risultare compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la delibera del Consiglio comunale n. 48 del 19 dicembre 2025, con la quale ha disposto l’acquisizione di una partecipazione diretta nella società FRZ s.r.l., dal Comune di Formia (LT), pari al 3% del capitale sociale, per un valore di euro 42.000.

La finalità dell’operazione è l’affidamento in house providing del servizio di raccolta integrata e igiene urbana. L’ente, sprovvisto delle necessarie risorse umane e strumentali, ha motivato la scelta della forma di gestione in house rispetto alle alternative dell’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica o alla società mista. La delibera è stata adottata previo parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria ed è corredata dalla relazione illustrativa ex art. 14 del d.l. n. 201 del 2022.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, radicati nella competenza territoriale della Sezione, nell’oggetto della delibera (acquisizione di partecipazione in società a responsabilità limitata) e nella natura dell’atto, adottato dal Consiglio comunale, organo competente ex art. 8, comma 1, T.U.S.P. Ha, quindi, accertato il rispetto delle forme di consultazione pubblica previste dall’art. 5, comma 2, T.U.S.P. e la trasmissione dell’atto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel merito, la Sezione ha verificato la sussistenza del vincolo di attività e del vincolo di scopo. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come definito dall’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un servizio di interesse economico generale di livello locale a rete. L’affidamento in house risulta forma di gestione ammessa dall’art. 14 del d.lgs. n. 201 del 2022, al quale rinvia il d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici). La motivazione circa la necessità della società si traduce nella comparazione con le altre modalità di gestione del servizio, che l’ente ha ritenuto meno vantaggiose.

Quanto alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, la Corte ha richiamato i parametri fissati dalle Sezioni riunite nella delibera n. 16/QMIG/2022. La sostenibilità, sul piano oggettivo, è stata verificata sulla base dei bilanci della società, che nel biennio 2023-2024 evidenziano patrimonio netto e utile positivi. Su quello soggettivo, è stata accertata la capacità dell’ente di far fronte agli oneri dell’operazione, anche in considerazione della copertura dei costi tramite la TARI all’interno del PEF validato da ARERA.

La Sezione ha, infine, constatato l’assenza di duplicazioni di funzioni rispetto alle altre partecipazioni detenute dall’ente (Acqualatina s.p.a. e Consorzio Industriale del Lazio) e la compatibilità dell’operazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, non essendo previsti aiuti, né finanziamenti pubblici, né compensazioni economiche. All’esito, la Corte ha espresso parere positivo nei termini indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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