Appalti sanitari, legittima l’adesione alla convenzione Consip in attesa della gara regionale (C.G.A.R.S. n. 487 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono legittimamente approvvigionarsi mediante la convenzione-quadro Consip già disponibile e operativa allorché la gara gestita dalla centrale di committenza regionale sia ancora in corso e di incerta definizione temporale. La preferenza per la gara regionale, ricavabile dal comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 548 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208, non opera in termini rigidi e automatici e non impone di attendere la conclusione della procedura regionale. L’adesione allo strumento centralizzato nazionale non è subordinata alla previsione di una clausola di cedevolezza, poiché la scelta tra le due fonti di approvvigionamento rientra nella discrezionalità amministrativa e va compiuta al momento della conclusione della gara regionale, in vista del perseguimento delle condizioni più favorevoli.
Il Fatto
Una centrale unica di committenza regionale aveva indetto una procedura aperta, articolata in lotti territoriali, per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario. L’esito del lotto relativo al territorio provinciale veniva travolto da un contenzioso originato da vicende emerse in sede penale e, con una pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, era disposta la risoluzione dell’affidamento in capo all’originaria aggiudicataria.
Nelle more, per garantire la continuità di un servizio essenziale, l’azienda sanitaria disponeva il subentro di altro operatore e, successivamente, a seguito di una sentenza di questo Consiglio che imponeva la rinnovazione della valutazione delle offerte, veniva nominata una nuova commissione giudicatrice. Poiché la procedura si protraeva oltre il termine assegnato e le proroghe del rapporto in essere non erano ulteriormente sostenibili, l’azienda aderiva a un accordo quadro Consip relativo ai medesimi servizi, già aggiudicato al medesimo operatore. Avverso tale determinazione l’originaria concorrente proponeva ricorso, respinto nel merito dal TAR. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dalla giurisprudenza amministrativa. Il comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 impone agli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni delle centrali regionali ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip. Il comma 548 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 conferma che gli enti si avvalgono, in via esclusiva, delle centrali regionali ovvero della Consip.
Da tale assetto la Corte ricava che alla Consip è assegnato un ruolo sussidiario, con valenza cedevole. La convenzione Consip è strumento aperto, che non vincola le amministrazioni a quantitativi minimi e dalla cui stipula scaturisce solo l’obbligo del fornitore di accettare gli ordinativi, i quali costituiscono i contratti di secondo livello. Ne deriva che l’adesione alla convenzione nazionale è legittima quando manchino convenzioni regionali operative.
La peculiarità della vicenda sta nel fatto che una gara regionale era in itinere. La tesi dell’appellante, secondo cui l’adesione avrebbe pregiudicato il prosieguo della procedura, non è condivisa. La scelta dell’amministrazione di privilegiare la convenzione Consip non è censurabile sul piano dell’eccesso di potere, considerata l’essenzialità del servizio e l’esigenza di affidarlo in tempi celeri. Dalla normativa invocata non si ricava alcun obbligo di attendere la conclusione della gara regionale, in presenza di uno strumento già disponibile e a fronte dell’indeterminatezza temporale che caratterizza quello regionale.
La Corte ribadisce che il principio di preferenza per la gara regionale non è affermato in termini rigidi e automatici. Il rapporto regola-eccezione sotteso alla disciplina è volto a conseguire le condizioni economiche più favorevoli e la maggiore adesione alle realtà regionali. Le scelte in questione appartengono alla discrezionalità amministrativa, dovendo l’amministrazione individuare la soluzione più adatta a contemperare i plurimi interessi convergenti. Non è quindi configurabile un obbligo di precludere l’approvvigionamento dalla fonte centralizzata nazionale ove disponibile, tanto più quando l’alternativa sia il ricorso a proroghe dei contratti in essere, strumenti di carattere eccezionale.
La legittimità del ricorso alla gara Consip già espletata, nelle more di una gara regionale di incerta durata, risponde a un principio di efficienza ed economicità e non è subordinata ad alcuna clausola di cedevolezza, spettando all’amministrazione, in caso di conclusione della gara regionale, la scelta dello strumento più conveniente. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’effettività del giudicato e la parità tra i concorrenti sono assicurate dal ripetersi della procedura, mentre il tempo intercorso non può compromettere il servizio. L’appello è respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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