Legittimo il PUG che limita l’edificazione sui lotti a verde di pregio (TAR Emilia-Romagna n. 301 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripubblicazione della proposta di piano urbanistico generale è dovuta solo quando, in sede di decisione delle osservazioni, siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali del piano e i criteri che lo connotano, ossia quando si realizzi una rielaborazione complessiva dello strumento. Le modifiche circoscritte a singole aree o gruppi di aree, interne al medesimo sistema funzionale e coerenti con gli obiettivi generali del piano, integrano variazioni di dettaglio e non impongono la ripubblicazione. Le scelte di pianificazione urbanistica sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto istruttorio macroscopico, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. La disciplina regionale che attribuisce alla Giunta la fase di impulso e proposta del piano e al Consiglio comunale l’adozione, la decisione sulle osservazioni e l’approvazione finale non viola la competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area in località Canali, impugnano la delibera consiliare di adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Reggio Emilia e, con motivi aggiunti, la delibera di approvazione dello stesso PUG e il parere del Comitato Urbanistico di Area Vasta. La vicenda ha origine nel ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della Regione.
Nella proposta assunta dalla Giunta l’area era compresa nel tessuto urbano a densità medio-bassa, con possibilità di nuova costruzione sui lotti liberi. In sede di adozione è stata inserita nella sottocategoria dei tessuti con aree a verde privato di particolare pregio, che consente la sola ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume. I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 45 e 46 della l.r. n. 24/2017, l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai lotti confinanti, l’irregolare composizione dell’Ufficio di Piano e l’illegittimità costituzionale delle norme regionali sul procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. La mancata indicazione nominativa di una ricorrente nell’atto di opposizione regionale integra, al più, un’irregolarità dell’atto-notifica, sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., essendo l’atto notificato all’unico difensore comune e essendosi tutti i ricorrenti costituiti. La legittimazione della Regione è poi riconosciuta, perché il ricorso investe direttamente la legittimità della disciplina legislativa regionale e la Regione partecipa quale componente necessario con voto deliberativo al Comitato Urbanistico, il cui parere è, per i profili previsti, vincolante.
Sul primo motivo, il Collegio richiama l’art. 46, comma 1, della l.r. n. 24/2017, che impone la ripubblicazione solo per le innovazioni che modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di piano. La norma recepisce il principio consolidato per cui la ripubblicazione è necessaria solo in presenza di una rielaborazione complessiva dello strumento, non quando le modifiche, pur numerose, restino variazioni di dettaglio. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 10731 del 2022, n. 6944 del 2020, n. 7027 del 2020 e n. 5769 del 2013.
Nel caso concreto, l’introduzione dell’art. 10.2.1 non altera l’impianto generale del PUG. La modifica ha riguardato circa 33 ettari su 776 dei tessuti interessati, pari al 4%, e circa il 2,5% dell’intero sistema abitare. Essa è interna al medesimo sistema funzionale e coerente con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e tutela delle dotazioni ecologiche. Il Tribunale sottolinea che la necessità di ripubblicazione non si misura sull’intensità dell’effetto per il singolo proprietario, ma sull’incidenza della modifica sull’assetto generale. Il precedente invocato dai ricorrenti, Cons. Stato, sez. V, n. 10361 del 2025, è distinto, perché in quella vicenda la modifica incideva sull’intero territorio comunale con effetti sistemici.
Il secondo motivo non supera i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte pianificatorie. Il Comune ha indicato plurimi elementi idonei a giustificare la diversa disciplina: la classificazione previgente, lo stato dei luoghi, le risultanze del Quadro Conoscitivo Diagnostico e la connessione con il sistema ambientale. La differenziazione di disciplina non è arbitraria e l’art. 10.2.1 non determina un vincolo espropriativo, ma conforma il contenuto della proprietà consentendo l’ampliamento dell’esistente.
Anche il terzo motivo è respinto, in continuità con le precedenti pronunce della stessa Sezione sul medesimo PUG. La disciplina regionale richiede la presenza delle competenze necessarie, non un ufficio autonomo separato nell’organigramma. La questione di legittimità costituzionale è infine dichiarata manifestamente infondata: gli artt. 45 e 46 della l.r. n. 24/2017 riservano al Consiglio comunale l’adozione, la decisione sulle osservazioni e l’approvazione finale, senza trasferire alla Giunta il potere deliberativo. I motivi aggiunti sono respinti in via derivata, e l’istanza istruttoria è dichiarata esplorativa.
Nota della Redazione
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