Persistenza dell’interesse ad agire nonostante l’esecuzione della sanzione disciplinare (TAR Lombardia n. 3036 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione temporanea dall’Università, ancorché il relativo periodo sia interamente decorso, non determina automaticamente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso quando la sanzione sia idonea a produrre effetti pregiudizievoli permanenti, quali l’iscrizione nella carriera accademica dello studente, la trascrizione nei fogli di congedo e la comunicazione agli altri atenei. In tale evenienza, la parte conserva interesse alla pronuncia di annullamento con efficacia retroattiva ex tunc e, comunque, all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. La verifica della permanenza dell’interesse, svolta ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., non può risolversi in un accertamento sommario ma impone la fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso.
Il Fatto
Uno studente universitario impugnava il decreto rettorale con cui gli era stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’Università per la durata di un anno, irrogata dal Senato Accademico. Nel corso del giudizio, il Tribunale, con avviso comunicato ai difensori il 17 aprile 2026, fissava la camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm..
Il ricorrente depositava memoria dichiarando la permanenza dell’interesse e chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione. L’Università resistente, al contrario, eccepiva l’inconfigurabilità della permanenza dell’interesse, atteso che il periodo di sospensione irrogato era ormai interamente decorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione di merito formulata dal ricorrente, ritenendola fondata. La circostanza che il periodo di sospensione sia già decorso non è, di per sé, decisiva: la sanzione disciplinare, per le sue caratteristiche, è idonea a produrre effetti pregiudizievoli che si proiettano oltre il momento della sua esecuzione materiale.
Il Collegio ha valorizzato, in particolare, le deduzioni del ricorrente, secondo cui la sanzione è stata iscritta nella carriera accademica e trascritta nei fogli di congedo, oltre ad essere stata comunicata a tutte le Università e agli altri Istituti di Istruzione Universitaria della Repubblica Italiana. Si tratta di effetti che soltanto l’annullamento giudiziale con effetto retroattivo ex tunc può elidere integralmente.
Il Tribunale ha altresì rilevato che, in ogni caso, sussiste l’interesse alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Tale norma consente, infatti, di conservare un interesse strumentale alla sola verifica della legittimità del provvedimento, quale presupposto per un’eventuale domanda di risarcimento del danno.
Conseguentemente, il Tribunale ha riservato ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, e ha fissato l’udienza pubblica del 24 novembre 2026 per la trattazione del merito del ricorso, prendendo atto del persistente interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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