Rinuncia agli atti ed estinzione del giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 106 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico la rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della decisione e accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio. Il giudice dichiara l’estinzione e non luogo a pronunciare sulle spese ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Una volta perfezionatasi la rinuncia con l’accettazione, ogni ulteriore statuizione di merito è preclusa, poiché l’atto dispositivo della parte consuma la pretesa processuale e sottrae al giudicante il potere di decidere la domanda originaria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di reversibilità, proponeva ricorso innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta operata dall’INPS in applicazione della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, con riferimento all’anno 2022.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione previdenziale sosteneva la legittimità del recupero delle somme corrisposte, richiamando l’art. 1, comma 41, Tab. F, legge n. 335/1995 e gli importi reddituali del 2021 assunti a riferimento per il 2022. Preso atto della memoria avversaria, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese. All’udienza la difesa dell’INPS accettava la rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle pensioni rileva che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con atto depositato in segreteria. La controparte, nel corso dell’udienza pubblica, ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Verificata la regolarità del procedimento dispositivo, il giudicante afferma che ogni ulteriore statuizione di merito risulta preclusa. Il perfezionamento della rinuncia mediante accettazione incide direttamente sul rapporto processuale, che non può più essere portato a decisione nel merito della domanda originaria.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con il conseguente non luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La regola processuale applicata non ammette valutazioni discrezionali sul merito della pretesa, esaurita la quale resta soltanto la definizione formale del processo.

Il dispositivo, pertanto, dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone sulle spese, chiudendo così il procedimento contabile in esito all’atto di disposizione della parte ricorrente, accettato dall’amministrazione convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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