Revocazione straordinaria per giudicato sopravvenuto sul lodo arbitrale annullato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 110 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle decisioni della Corte dei conti, l’ipotesi di cui all’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. ricomprende il giudicato civile sopravvenuto che, annullando il lodo arbitrale posto a fondamento della condanna erariale, faccia venir meno la materialità del fatto contestato. Il documento decisivo non deve necessariamente preesistere alla sentenza impugnata: rileva la sua sopravvenuta definitività, che lo rende idoneo a condurre a un esito opposto. In tal caso il termine di sessanta giorni ex art. 178, comma 2, c.g.c. decorre dalla conoscenza legale del giudicato e non dalla pendenza del giudizio civile, che di per sé non è invocabile. L’autonomia tra accertamenti contabili e civili non osta alla revocazione quando sussista piena sovrapposizione tra il materiale probatorio posto a base della responsabilità e il contenuto del lodo annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, già responsabile dell’ufficio tecnico di un ente locale, era stato condannato in primo grado al risarcimento del danno erariale per l’irregolare tenuta dei registri contabili in un appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La Sezione d’appello, con la sentenza impugnata, aveva parzialmente accolto il gravame rideterminando l’importo in euro 25.000,00.
La condanna si fondava essenzialmente sul lodo arbitrale reso tra l’ente e la ditta appaltatrice. Quel lodo è stato successivamente annullato dalla Corte d’appello di Roma, con pronuncia divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, noto al ricorrente solo con nota dell’ente del 1° ottobre 2024. Da qui il ricorso per revocazione della sentenza contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’ammissibilità del rimedio. La revocazione è strumento straordinario nelle ipotesi diverse dalle lettere f) e g) dell’art. 202 c.g.c., con termine decorrente dalla scoperta dell’evento che la giustifica. Il ricorrente ha invocato la lett. d), deducendo il rinvenimento di un documento decisivo non prodotto per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario.
La Procura generale aveva eccepito la decadenza, sostenendo che la pendenza del giudizio civile fosse già nota al ricorrente. La Corte respinge l’eccezione: il contenzioso civile diviene rilevante solo quando il giudizio è definitivo attraverso il giudicato. Prima di quel momento il ricorrente non può invocare l’efficacia di un giudicato non ancora formato. Poiché la definizione è stata portata a conoscenza legale del ricorrente con nota del 1° ottobre 2024 e il ricorso è stato depositato il 29 novembre 2024, il termine di sessanta giorni risulta rispettato.
Quanto alla non preesistenza del documento, la Corte richiama il criterio di autonomia tra accertamenti compiuti in altra giurisdizione e accertamenti contabili, ove la materialità dei fatti può essere valutata diversamente (cfr. Corte dei conti SS.RR. ord. n. 1/2017). Nel caso concreto, tuttavia, emerge una completa sovrapposizione tra gli elementi posti a base della responsabilità erariale e il contenuto del lodo poi annullato.
La Corte esclude infine la dedotta non decisività del documento. La pronuncia della Cassazione, divenuta definitiva, ha escluso la responsabilità dell’ente su tutte le vicende dell’appalto, salvo gli interessi di mora sul saldo finale; e tale residuo profilo non concerne la fase gestionale contestata al ricorrente. In fase rescindente le censure sono dunque ammissibili e fondate; in fase rescissoria, non residuando elementi per un’affermazione di responsabilità, la sentenza è annullata, l’appello accolto e la domanda risarcitoria rigettata, con spese compensate.
Nota della Redazione
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