Afferrare e graffiare al collo per sottrarre il telefono integra il dolo delle lesioni: niente particolare tenuità del fatto (Cass. pen. 424/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 424 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 29065/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella.

Il principio di diritto

« Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) devono concorrere la particolare tenuità dell’offesa — desunta dalle modalità della condotta e dall’esiguità del danno o del pericolo, valutate ex art. 133 c.p. — e la non abitualità del comportamento: non è tenue l’episodio che, pur non integrando maltrattamenti, si inserisce in un rapporto conflittuale e prevaricatore nel quale si erano già ripetuti episodi similari. Integra il dolo del reato di lesioni la condotta di chi afferra e graffia il collo della persona offesa per sottrarle il telefono cellulare, essendo sufficiente la coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose. »

Il fatto

La Corte d’appello di Palermo (4 marzo 2025) confermava la condanna pronunciata dal GUP di Palermo per il reato di lesioni personali. L’imputato aveva aggredito la figlia della convivente, afferrandola e graffiandola al collo per sottrarle il telefono cellulare, cagionandole lesioni (“ferita escoriata ed ecchimosi al collo”) giudicate guaribili in cinque giorni. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); mancata riqualificazione del fatto come lesioni colpose (art. 590 c.p.), per asserito travisamento della prova; mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante (artt. 62-bis e 69 c.p.).

La motivazione

Il ricorso è infondato. Sul primo motivo, l’art. 131-bis c.p. richiede, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa — che si articola nelle modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 c.p. — e la non abitualità del comportamento (Sez. 5, n. 29831 del 2015; Sez. 3, n. 34151 del 2018; Sez. 3, n. 50782 del 2019; con la modifica del d.lgs. n. 150 del 2022 rileva anche la condotta successiva al fatto). La Corte d’appello ha negato la tenuità con apprezzamento di fatto immune da illogicità: l’episodio non è isolato ma inserito in un rapporto conflittuale e prevaricatore, con precedenti contrasti violenti, e l’offesa non è minimale.

Sul secondo motivo, il ricorso sollecita una rivalutazione del fatto già compiuta nel merito. Afferrare e graffiare il collo per impossessarsi del cellulare integra il dolo delle lesioni, che consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose (Sez. 5, n. 8004 del 2021; Sez. 5, n. 25116 del 2019). Il terzo motivo è inammissibile: la graduazione della pena e il bilanciamento tra le circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria né illogica (Sez. Un., n. 10713 del 2010; Sez. 6, n. 42688 del 2008), non essendo necessario esaminare ogni elemento dedotto ma bastando il riferimento a quelli decisivi (art. 27 Cost.). Il dispositivo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in € 3.686,00 oltre accessori.

Implicazioni pratiche

L’occasionalità non basta: la particolare tenuità presuppone anche la non abitualità, e un gesto inserito in un contesto relazionale già conflittuale — pur senza integrare il reato di maltrattamenti — sfugge all’art. 131-bis c.p. Sul dolo, la finalità appropriativa (sottrarre il telefono) non degrada le lesioni a colpose: è sufficiente la volontà della condotta violenta idonea a ledere, e il movente non sposta il confine tra dolo e colpa. Sul giudizio di legittimità, infine, le censure sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento delle circostanze restano precluse quando la motivazione di merito è congrua e non illogica.

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