Affidamento in conto corrente: onere di allegare e provare il limite (Cass. civ. Sez. I n. 28990 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti di conto corrente bancario, il correntista che, a fronte dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla banca, invochi l’esistenza di un affidamento per qualificare le rimesse come ripristinatorie, non può limitarsi ad allegarne l’esistenza, ma è tenuto a indicarne il limite. In mancanza di tale indicazione diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano carattere ripristinatorio anziché solutorio. La questione dell’affidamento, trattandosi di eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, purché risulti dai documenti legittimamente acquisiti o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi. La valutazione circa l’avvenuta dimostrazione del limite dell’affidamento costituisce apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il correntista propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte d’appello ha rideterminato il saldo del conto corrente e ha confermato il rigetto delle sue difese, accogliendo l’eccezione di prescrizione delle rimesse formulate dalla banca.

Il ricorrente aveva agito in opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo l’esistenza di un affidamento che rendeva ripristinatorie le rimesse e ne spostava il termine di prescrizione. La banca e la cessionaria del credito resistono con controricorso. La questione centrale concerne la prova dell’affidamento e, in particolare, la necessità di indicarne il limite.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, articolato in sei motivi, è respinto. I primi cinque motivi convergono sull’affermazione del giudice di merito secondo cui non risultano prodotti né dedotti fidi relativi al rapporto. Il ricorrente sostiene di aver dedotto l’affidamento fin dall’opposizione e di averlo provato mediante documentazione proveniente dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La Corte riconosce il principio per cui, di fronte all’eccezione di prescrizione delle rimesse, l’esistenza di un contratto di apertura di credito che attribuisca natura ripristinatoria alle rimesse costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, purché l’affidamento risulti dai documenti acquisiti o dagli atti difensivi. Richiama sul punto Cass. n. 20455 del 2023.

Osserva però che, per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 154 del 1992, la prova dell’affidamento può essere data per facta concludentia, purché emerga almeno l’ammontare accordato, non essendo sufficiente la tolleranza della banca verso gli sconfinamenti (Cass. n. 11016 del 2024).

La Corte afferma quindi che la generica esistenza dell’affidamento non rileva se disgiunta dall’individuazione del suo limite: senza il limite, è impossibile stabilire quali rimesse siano ripristinatorie e quali solutorie. Nel caso concreto, il ricorrente aveva dedotto l’affidamento in modo generico, omettendo l’indicazione del limite; i dati della Centrale Rischi, oltre ad avere valore meramente indiziario, non risultano riferibili con certezza al conto in questione.

I primi cinque motivi sono pertanto inammissibili perché versati in fatto, chiedendo una rivalutazione del quadro istruttorio preclusa in sede di legittimità. Quanto al sesto motivo, la Corte ribadisce che l’art. 2697 c.c. si applica indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, restando a carico di chi si afferma creditore la dimostrazione dei fatti costitutivi (Cass. n. 9706 del 2024). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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