Impugnabilità dell’estratto di ruolo esclusa per il fallimento del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 28993 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione dell’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo e del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati, introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, non opera nei confronti del fallimento del contribuente. Il curatore conserva un interesse in re ipsa a contestare in via immediata i crediti tributari che il creditore erariale pone a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, non essendo prospettabile alcun atto successivo alla cartella, poiché la riscossione è esclusa dall’esecuzione concorsuale. La norma sopravvenuta, pur avendo portata conformativa dell’interesse ad agire e trovando applicazione anche nei giudizi pendenti, non è quindi invocabile per sostenere l’inammissibilità del ricorso originario del curatore.
Il Fatto
Il fallimento di una società in accomandita semplice impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale i ruoli e le relative cartelle di pagamento riferiti a imposte varie, sul presupposto che i crediti fiscali fossero estinti per prescrizione. Il curatore aveva avuto conoscenza delle cartelle solo al momento della proposizione della domanda di insinuazione al passivo. La Commissione provinciale annullava i ruoli e le cartelle; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’estinzione dei crediti per mancata produzione della documentazione comprovante gli atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Il fallimento contribuente, l’agente della riscossione e il comune rimanevano intimati.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021. Secondo l’Ufficio, la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario, applicando retroattivamente la norma sopravvenuta già in vigore al momento della pronuncia impugnata.
La Corte ritiene il motivo infondato. La norma sopravvenuta, che preclude in linea generale l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo e del ruolo e della cartella invalidamente notificata, non si applica al fallimento del contribuente. Nella sua versione attualmente vigente, come ulteriormente modificata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, la disposizione circoscrive la tutela anticipata alle ipotesi tassative di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo.
Il Collegio richiama l’interpretazione consolidata secondo cui la norma, avendo portata conformativa dell’interesse ad agire da valutare al momento della decisione, si applica anche ai giudizi pendenti all’epoca della sua entrata in vigore. Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, tuttavia, ne hanno escluso l’applicabilità al fallimento del contribuente. In sede fallimentare il ruolo non rileva come titolo esecutivo, ma serve a individuare i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi; il curatore ha quindi sempre interesse a contrastare in via immediata le risultanze dell’estratto di ruolo o della cartella posti a fondamento della domanda di insinuazione.
La Corte osserva che a tale principio si è ispirato di recente il legislatore, ampliando il perimetro della tutela giurisdizionale immediata con la previsione della facoltà di ricorrere per il debitore che dimostri il pregiudizio nell’ambito delle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Non sussiste, pertanto, la violazione della norma invocata. Il ricorso è respinto, restando ferma la ratio decidendi relativa all’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, non censurata con apposito motivo.
Nota della Redazione
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