Radiazione medico veterinario impugnabile solo davanti alla Commissione Centrale (Cass. civ. Sez. II n. 3482 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la decisione con cui il Consiglio Direttivo dell’Ordine professionale irroga la sanzione disciplinare, avente natura amministrativa, l’interessato è tenuto a proporre ricorso innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 221/1950. Solo nei confronti della decisione della Commissione Centrale è poi ammesso il ricorso per cassazione, a norma del successivo art. 68. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente contro il provvedimento del Consiglio Direttivo dell’Ordine. La regola trova applicazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, ivi inclusi i medici veterinari, in forza dell’art. 38 del d.P.R. n. 221/1950.
Il Fatto
Un medico veterinario, iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Latina, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la decisione del Consiglio Direttivo dell’Ordine che ne aveva disposto la radiazione. Alla base del provvedimento sanzionatorio vi erano diverse violazioni disciplinari, tra cui l’omessa iscrizione di numerosi cani all’anagrafe canina regionale, l’esercizio della professione durante un periodo di sospensione di sei mesi, la pubblicazione sul social network di un post ritenuto ingannevole in tema di diagnosi precoce del Coronavirus negli animali domestici, la mancata attivazione della posta elettronica certificata collegata all’attività professionale e l’omesso aggiornamento professionale per tre trienni.
Il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione di regole sostanziali e processuali relative allo svolgimento del procedimento disciplinare e l’eccessività della sanzione irrogata, sostenendo che i comportamenti contestati non avessero gravemente leso la credibilità dell’Ordine di appartenenza. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che oggetto dell’impugnazione è la decisione emessa dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Latina, organo competente a irrogare la sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 221/1950. Tale norma è suscettibile di trovare applicazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, compresi i veterinari.
Il passaggio decisivo riguarda però il percorso impugnatorio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo ha natura amministrativa. Avverso di esso l’interessato era tenuto a proporre ricorso innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, a mente dell’art. 53 del medesimo d.P.R.
Solo avverso la decisione della Commissione Centrale poteva poi essere proposto il ricorso per cassazione, ai sensi del successivo art. 68. Il controllo di legittimità è dunque collocato dalla legge in posizione successiva al vaglio amministrativo demandato alla Commissione Centrale, che costituisce il passaggio obbligato del procedimento.
Ne deriva che il ricorrente ha impugnato direttamente in cassazione un provvedimento che era invece ricorribile dinanzi alla CCEPS. Il ricorso è pertanto inammissibile. La Corte non esamina così i motivi di merito, restando assorbita ogni censura sulla legittimità del procedimento disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione.
Nulla viene disposto sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 e dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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