Ottemperanza per il difensore antistatario: l’Amministrazione deve pagare le spese liquidate (TAR Lombardia n. 3894 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore antistatario, beneficiario della distrazione delle spese di lite, è legittimato a proporre ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia corrisposto i compensi liquidati in sentenze passate in giudicato. L’azione di ottemperanza è ammissibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di accoglimento, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina fin d’ora il Commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, senza diritto a compenso trattandosi di dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, aveva ottenuto la liquidazione delle spese di lite in tre giudizi civili celebrati dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, promossi da alcuni docenti per il riconoscimento della Carta docente. Le sentenze erano state notificate all’Amministrazione ed erano passate in giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto a corrispondere i compensi distratti in favore del procuratore.
Avuta la prova dell’inerzia, il difensore proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che le sentenze n. 5203/2024 e n. 1232/2025 erano passate in giudicato, come attestato dal Cancelliere, e che alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Quanto alla terza sentenza indicata in ricorso, la n. 4139/2025, il Collegio ne ha rilevato la mancata produzione in atti, risultando sostituita da altra pronuncia, e ne ha escluso la rilevanza nell’odierno giudizio.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha ritenuto che l’inerzia dell’Amministrazione integrasse un’inottemperanza alle statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario. Ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a corrispondere al ricorrente l’importo complessivo di € 1.579,23, pari alla somma delle somme liquidate nelle due sentenze ottemperande, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, precisando che lo stesso avrebbe operato solo su istanza del creditore e che l’attività demandata, rientrando nei compiti istituzionali, non avrebbe dato diritto ad alcun compenso.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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