Esclusione da bando valida se manca la sottoscrizione digitale del modello di domanda: non basta la ricevuta di convalida del portale (TAR Lazio n. 14548 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di partecipazione a un bando per agevolazioni pubbliche presentata tramite portale telematico è irricevibile se il modello di domanda non è allegato nella versione completa di sottoscrizione digitale. La ricevuta di convalida e l’assegnazione del numero identificativo della domanda certificano l’avvenuta interazione con il sistema, ma non la regolarità formale e sostanziale degli allegati, la cui verifica è demandata all’istruttoria del funzionario. Il rilascio di un esito automatizzato positivo non equivale a conferma della correttezza dei documenti trasmessi. Grava sul ricorrente che lamenti un malfunzionamento del sistema informatico l’onere di dimostrare la concreta esistenza del vizio tecnico e il nesso di causalità tra esso e l’impossibilità di adempiere alle prescrizioni del bando. In assenza di tale prova, l’esclusione è legittima e non sussiste alcuna responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato al bando Ismea c.d. prestito COR 2024, volto a sostenere la continuità aziendale delle piccole e medie imprese agricole del settore ortofrutticolo. La domanda, presentata l’8 aprile 2024 con esito di convalida e assegnazione del numero COR24_00170, era stata esclusa il successivo 1° luglio perché al portale risultava allegato soltanto il file contenente le informazioni relative alla firma digitale (.p7s) e non il modello di domanda sottoscritto (.p7m).
La ricorrente, ritenendo l’esclusione illegittima per un supposto malfunzionamento del sistema, aveva proposto domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 3, c.p.a. per un importo pari al contributo in conto interessi non fruito. Ismea si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso l’illegittimità dell’esclusione rilevando che la ricorrente non aveva rispettato le modalità di presentazione della domanda previste dal prospetto informativo, il cui punto 9.2 sancisce l’automatica irricevibilità della domanda in caso di irregolarità o mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti.
La verifica istruttoria aveva accertato che nel box del portale era stato caricato unicamente il file .p7s, contenente i dati della firma digitale ma privo del file originale, ossia del modulo di domanda: nella totale assenza del contenuto informativo essenziale, nessun seguito poteva essere dato al procedimento. Il Collegio ha precisato che il rilascio della ricevuta di convalida o del numero identificativo attesta soltanto l’avvenuta interazione con il portale, non la perfezione formale e sostanziale degli allegati, la cui verifica è rimessa all’istruttoria del funzionario: la domanda restituita dal sistema, pur completa di stringa laterale di protocollo, era priva di sottoscrizione digitale e quindi inefficace.
Quanto all’imputabilità dell’errore, il Tribunale ha ribadito che la parte che invoca il malfunzionamento del sistema informatico è gravata dall’onere di provare la concreta esistenza del vizio tecnico e il nesso di causalità con l’impossibilità di adempiere. La mera e generica affermazione del difetto del portale, non supportata da alcuna prova, si è rivelata inidonea a fondare sia l’elemento oggettivo dell’illecito sia quello soggettivo della colpevolezza dell’Amministrazione.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alla novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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