Affidamento in prova: serve l’avvio del processo di emenda (Cass. pen. Sez. VII n. 34157 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, la natura e la gravità dei reati in espiazione costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato, ma non esauriscono il giudizio. È necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata, poiché occorre accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Non possono assumere, da soli, decisivo rilievo in senso negativo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia stato almeno avviato. Il giudizio sull’idoneità delle misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in data 18 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale ha motivato il diniego rilevando che il condannato non ha neppure avviato un processo di revisione critica, continuando a manifestare, rispetto al fatto posto a fondamento della sentenza in esecuzione, un atteggiamento superficiale e non consapevole.

Il ricorrente censura il provvedimento sostenendo l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento, valorizzando la presunta mera dimenticanza in ordine alla mancata presentazione, per due volte, al colloquio con il servizio sociale, lo svolgimento di attività lavorativa e l’adesione a un credo religioso. La questione giunge così davanti alla Corte chiamata a verificare il rispetto dei canoni di valutazione elaborati in materia.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi consolidati. L’affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione che attua la finalità rieducativa della pena e può essere adottata, entro la cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché — sulla base dell’osservazione della personalità condotta in istituto o del comportamento serbato in libertà — si ritenga che possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della concessione della misura, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, è indispensabile la valutazione della condotta successiva, dovendo verificarsi non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi idonei a fondare il giudizio prognostico di buon esito della prova (Sez. I n. 4390 del 2019, Sez. I n. 31420 del 2015).

Viene poi ribadito un principio ulteriore: non possono assumere, da soli, decisivo rilievo negativo elementi quali la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi in positivo la prova di una completa revisione critica; è sufficiente che dall’osservazione emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. I n. 43863 del 2024, Sez. I n. 1410 del 2020).

La Corte precisa che le fonti di conoscenza comprendono sia il reato, i precedenti e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria e l’indagine socio-familiare, onde verificare elementi positivi quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori sociali, l’attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale. Il Collegio ricorda anche che, se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, il condannato può comunque accedere alla detenzione domiciliare al solo scongiurato pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. I n. 14962 del 2009).

Sul caso concreto, il provvedimento impugnato si fonda su un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali. Il ricorrente oppone una mera confutazione, che non individua fratture logiche nel ragionamento del tribunale, incentrato sull’omesso avvio di un effettivo processo di emenda e sull’attuale inidoneità della misura a prevenire il concreto rischio di recidiva. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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