Inammissibile il ricorso che ripropone censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 41108 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata, difetta dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In tema di sospensione condizionale della pena, la prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati integra un giudizio tipicamente di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta, e non scade in vizio quando il giudice non si limiti all’astratta gravità del reato ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato.
Il Fatto
La ricorrente è stata affermata responsabile, in grado di appello, del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10.02.2025, ha confermato la condanna, escludendo il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso si articola in due motivi: il primo contesta l’affermazione di responsabilità per il reato attribuito; il secondo censura il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso e della tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina anzitutto il primo motivo, con cui si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Il motivo è giudicato non formulato nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privo dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il vizio di specificità, osserva la Corte, consiste nella reiterazione delle censure già dedotte in appello e congruamente disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni giuridiche. La Corte richiama in proposito Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 – 01 e Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 – 01. Ne deriva che i profili dedotti sono non specifici ma soltanto apparenti, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta integrazione del delitto.
Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, la Corte lo reputa manifestamente infondato. I giudici di appello hanno evidenziato, con motivazione succinta ma congrua e incensurabile, la inidoneità del beneficio a sortire un adeguato effetto rieducativo nei confronti della ricorrente, formulando un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non commissione futura di reati.
Tale valutazione, precisa la Corte, integra un giudizio tipicamente di merito, che non scade nell’illogicità quando non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e gli aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.