Concordato sui motivi in appello e sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 40259 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la corte di appello non accoglie il concordato sui motivi di impugnazione ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è autonomamente ricorribile per cassazione, non integrando un provvedimento decisorio sui motivi rinunciati. La parte che abbia comunque rinunciato ai motivi sulla responsabilità può dolersi del mancato accoglimento dell’accordo solo se il rigetto ha inciso in modo effettivo sul trattamento sanzionatorio. In tal caso il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della motivazione: il giudice di merito che dia conto, senza vizi logici o giuridici, delle ragioni che precludono una mitigazione della pena, o del perchè non ritenga prevalenti le circostanze attenuanti generiche, adempie all’obbligo di motivare. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è insindacabile nel merito se sorretto da congrua e logica esplicitazione.

Il Fatto

Due imputati, condannati in primo grado dal Tribunale per furto pluriaggravato in edificio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione, con riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche, proponevano appello invocando l’assoluzione o la riduzione delle pene. All’udienza di appello avanzavano richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi sulla responsabilità e consenso del P.G. territoriale. La corte di appello non accoglieva la richiesta; gli appellanti rinunciavano comunque ai motivi sulla responsabilità, insistendo sul trattamento sanzionatorio, con richiesta, per uno di essi, di prevalenza delle attenuanti generiche. La corte confermava la sentenza. Entrambi ricorrevano per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’imputato che aveva contestato in via esclusiva il diniego di mitigazione della pena è inammissibile perchè manifestamente infondato. La Corte dà atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento, richiamando Sez. VII n. 20085 del 2021 e Sez. IV n. 25082 del 2024, ritiene insuscettibile di ricorso il provvedimento di mancato accoglimento del concordato sui motivi di impugnazione. Un altro, con Sez. II n. 30624 del 2023, Sez. III n. 28018 del 2023 e Sez. VI n. 23614 del 2022, lo reputa sindacabile, unitamente alla pronuncia di merito che ne è seguita.

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 10 luglio 2025, che ha escluso il ricorso per cassazione. La Corte però non si limita alla soluzione dell’astratta questione processuale: precisa che, qualunque sia la tesi accoglibile, la censura è comunque infondata nel caso concreto.

La corte territoriale, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha adeguatamente spiegato le ragioni del trattamento sanzionatorio non modificabile in senso favorevole: ha valorizzato la gravità dei fatti e il loro collegamento con la criminalità organizzata dedita alla ricettazione di mezzi provento di furto.

Quanto al secondo ricorrente, è infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva. Nel bilanciamento, la corte ha richiamato la gravità dei fatti e ha osservato che il primo giudice aveva “generosamente valutato le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate”, dando così implicitamente conto delle ragioni della mancata prevalenza.

Al rigetto del ricorso del primo consegue la condanna alle spese processuali; all’inammissibilità del ricorso del secondo conseguono le spese e, ex art. 616 cod. proc. pen., il versamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *