Furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo: configurabile l’aggravante del pubblico servizio (Cass. pen. Sez. V n. 2116 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. anche quando la sottrazione sia realizzata mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata. Rileva, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che permane anche in tale ipotesi. Il delitto di furto, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, resta pertanto procedibile d’ufficio ove ricorra tale circostanza aggravante, con la sola eccezione del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.

Il Fatto

Un imputato era tratto a giudizio per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Secondo l’ipotesi accusatoria, si impossessava di un rilevante quantitativo di energia per un valore superiore a cinquemila euro, sottraendolo alla società distributrice mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione.

Il Tribunale, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., riteneva che la condotta non incidesse sulla generale destinazione dell’energia alla pubblica utilità. Una volta caduta l’aggravante, il reato risultava procedibile solo a querela, che non era stata proposta; dichiarava quindi di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il motivo è fondato: il reato è procedibile d’ufficio, risultando correttamente contestata la circostanza di avere commesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio.

La Corte muove dalla modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. intervenuta con il d.lgs. n. 150/2022. Anche dopo tale riforma il furto resta procedibile d’ufficio quando ricorre taluna delle circostanze dell’art. 625, n. 7, cod. pen., con la sola eccezione del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Il reato è dunque procedibile d’ufficio anche quando l’azione cade su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.

Su questa base la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, l’aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata: rileva non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, ma la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta. Tale destinazione permane anche in presenza di una simile condotta. Vengono richiamate Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 e Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023.

Ne deriva che il Tribunale ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall’art. 129 cod. proc. pen.. In presenza della corretta contestazione di un’aggravante idonea a rendere il reato perseguibile d’ufficio, non poteva assumere rilievo decisivo la mancanza di querela della persona offesa. La sentenza è pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Reggio Calabria per il relativo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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