Affidamento in prova e impossibilità di lavorare per età o salute (Cass. pen. Sez. I n. 38163 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attività lavorativa costituisce soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato e non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora l’interessato non possa prestarla per ragioni di età o di salute. L’impossibilità di svolgere attività lavorativa per tali ragioni, pur accertata, non esime il giudice dal valutare le residue possibilità di svolgimento di attività, anche diverse da quelle lavorative, funzionali alla misura, e le alternative di volontariato rappresentate, con obbligo di motivare sulle ragioni della loro esclusione. La motivazione che si limiti a rilevare l’assenza di disponibilità di un lavoro o di un volontariato presso enti riconosciuti, senza confrontarsi con lo stato di salute e con le risultanze istruttorie, è apodittica e carente.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 03.06.2025, ha confermato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva ammesso la condannata in via provvisoria alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. d), legge n. 354/1975, in relazione alla pena oggetto di un provvedimento di cumulo, e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’erronea interpretazione dell’art. 47 ord. pen. per aver il Tribunale fondato il diniego sulla sola mancanza di attività lavorativa o di volontariato, trascurando il parere favorevole dell’UEPE, la condotta detentiva regolare, la fragilità psico-fisica e l’età avanzata della condannata; l’eccessivo onere dimostrativo imposto all’istante, in contrasto con i poteri istruttori d’ufficio del giudice; la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione EDU per difetto di proporzionalità e individualizzazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato e individua il vizio nell’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui osterebbe allo stato la circostanza che la condannata non abbia disponibilità di un lavoro né la possibilità di svolgere volontariato presso enti riconosciuti ai sensi dell’art. 47 ord. pen. Tale passaggio costituisce, nell’economia della motivazione, un determinante snodo argomentativo e risulta apodittico e perciò carente.

Il collegio richiama l’orientamento costante secondo cui, in tema di misure alternative, l’attività lavorativa è solo uno degli elementi valutabili nel giudizio di idoneità della misura e non ne costituisce condizione ostativa quando manchi. Aderendo a tale indirizzo, la Corte valorizza in particolare il principio per cui l’impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione dell’affidamento in prova in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale.

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo risalente, ribadito e costante, che esclude che l’impossibilità di prestare attività lavorativa sia di per sé causa ostativa all’accesso alla misura, tanto più quando la stessa trovi causa in condizioni di salute o di età. Nel caso esaminato il provvedimento impugnato dà atto delle risultanze istruttorie sulle patologie potenzialmente invalidanti della condannata, ma non le valuta per verificare le possibilità residue di svolgimento di attività, anche diverse da quelle lavorative, comunque funzionali alla misura.

A ciò si aggiunge che nella relazione dell’UEPE l’attività di volontariato sarebbe stata ritenuta praticabile, e sul punto la motivazione non chiarisce le ragioni della mancata considerazione né se si trattasse di attività offerta da ente non idoneo. Tali carenze viziano l’ordinanza, che viene annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio, volto a emendare il difetto di motivazione sull’assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa e, ove tale impossibilità sia ravvisata, sulle alternative di volontariato e sulla loro adeguatezza e funzionalità rispetto agli scopi di reinserimento sociale perseguiti dalla misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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