Affidamento in prova e reati ostativi non basta la presa di coscienza (Cass. pen. Sez. I n. 32887 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei delitti ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis.1, ord. pen., la concessione dei benefici e delle misure alternative presuppone la dimostrazione di una revisione critica della condotta criminosa, che non può ritenersi integrata dalla sola presa di coscienza dei fatti commessi né dalle generiche scuse offerte alla persona offesa. Il condannato non è tenuto a confessare, ma deve allegare elementi specifici e ulteriori dai quali emerga la piena elaborazione del proprio vissuto criminale. Fuori dall’ipotesi ostativa, invece, la mancata ammissione di colpevolezza non giustifica di per sé una prognosi sfavorevole e al giudizio prognostico è sufficiente che il processo critico risulti almeno avviato. L’apprezzamento sull’idoneità della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 2026, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da una condannata alla pena di dieci anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 609-octies, 609-bis e 609-ter, comma primo n. 2, cod. pen. La richiedente aveva rappresentato di avere espiato quasi i tre quarti della pena, di avere integralmente risarcito il danno tramite il Comune, di avere avviato un percorso di ravvedimento e di essere disponibile a svolgere volontariato presso una parrocchia.
Il Tribunale ha respinto la richiesta ritenendo che, in presenza di un reato ostativo di prima fascia, difettasse il requisito della revisione critica, perché la detenuta continuava a negare la responsabilità nonostante il quadro probatorio. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nonché la violazione del principio di irretroattività.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto: l’affidamento in prova è la forma di esecuzione esterna al carcere prevista per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e delle altre acquisizioni, è possibile formulare una ragionevole prognosi di reinserimento sociale. Il giudizio non può fondarsi su automatismi, non esiste alcuna presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità, e il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta degli elementi positivi e negativi (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli).
In questa prospettiva la Corte ricorda che la mancata ammissione della colpevolezza non può indurre di per sé a una prognosi sfavorevole, perché nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità e l’assenza di confessione può dipendere dai motivi più svariati, senza essere sintomatica di mancato ravvedimento (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini). Né è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità (Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia).
Il quadro cambia quando opera il divieto ostativo. L’art. 4-bis ord. pen. preclude i benefici ai condannati per taluni delitti e indica le ipotesi in cui la preclusione può essere superata. Il comma 1-bis.1 consente la concessione, anche in assenza di collaborazione, ai detenuti per i delitti di cui agli artt. 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 cod. pen., purché dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo. La norma richiede inoltre l’accertamento di iniziative a favore delle vittime, nelle forme risarcitorie o della giustizia riparativa.
Da qui la conclusione: oltre all’adempimento civile e alle iniziative riparatorie, occorre che il condannato, pur non tenuto a confessare, dimostri di avere preso coscienza del reato e della sua gravità e abbia compiuto una piena revisione critica del proprio vissuto. Non è sufficiente, considerato il tenore testuale della norma e la gravità dei reati, che tale percorso sia soltanto iniziato. Il Tribunale aveva dato atto, sulla base della relazione di sintesi, che la revisione critica non era ancora intervenuta, non potendosi reputare integrata dalla sola consapevolezza dei fatti e dalle generiche scuse per il disagio arrecato.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: il Tribunale non ha applicato la legge n. 3 del 2019 né i criteri interpretativi in essa contenuti, e il reato di violenza sessuale di gruppo figura nell’elenco dell’art. 4-bis ord. pen. sin dal 2006, introdotto con legge 6 febbraio 2006, n. 38. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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