Sentenza di condanna e aggravamento cautelare: valutazione non automatica (Cass. pen. Sez. VI n. 9992 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna in primo grado a pena elevata non determina di per sé l’aggravamento della misura cautelare in atto. Ai sensi degli artt. 299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., essa costituisce un elemento che il giudice deve valutare unitamente ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione del reato. L’esito del procedimento va quindi combinato con ulteriori dati concreti, non potendo fondare in modo automatico il passaggio alla custodia in carcere. È inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, il ricorso che presupponga l’aggravamento come conseguenza eo ipso della pena inflitta.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l’istanza di aggravamento degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato condannato in primo grado a sedici anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, qualificazione data all’originaria contestazione di partecipazione al sodalizio.
Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe ritenuto insussistenti le esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione nonostante la severa condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il tema posto dal ricorrente è quello dell’incidenza della sentenza di condanna sull’adeguatezza e proporzionalità della misura non custodiale: occorre stabilire se tale elemento comporti sempre un aggravamento delle esigenze cautelari o se il giudice debba valutarlo con altri fattori.
La risposta muove dall’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., che rimette al giudice la concreta individuazione dei casi di aggravamento dei pericula libertatis: la condanna a pena elevata è un elemento da apprezzare nella valutazione della concretezza e attualità del pericolo di fuga e di recidiva, come affermato dai precedenti Sez. 4 n. 25008 del 2007 e Sez. 6 n. 159 del 1992.
Nella stessa direzione l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che, dopo la condanna, il giudice tiene conto “anche” dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. L’avverbio “anche” postula che l’esito sia combinato con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione.
Secondo l’orientamento maggioritario, condiviso, la condanna di primo grado a pena elevata può fondare l’aggravamento solo all’esito di una valutazione congiunta ad altri elementi, secondo Sez. 6 n. 34691 del 2016. Nel caso concreto i giudici di merito hanno rispettato tali principi: hanno stigmatizzato l’insufficienza della sola condanna e valorizzato l’assenza, durante quasi cinque anni di arresti domiciliari, di atteggiamenti sintomatici di proclività e di collegamenti col contesto criminale.
Quanto al pericolo di fuga, la Corte rileva l’assenza di elementi concreti, non essendo emerse trasgressioni al presidio domiciliare neppure dopo la condanna di primo grado. Il ridimensionamento dell’accusa originaria, con la riqualificazione nel concorso esterno, è stato congruamente valutato, poiché il concorrente esterno non fa parte del sodalizio e non è configurabile l’adesione permanente che giustifica la misura carceraria, come affermato dalla Corte costituzionale n. 48/2015.
Il ricorso, privilegiando una lettura frammentaria del provvedimento, presuppone in modo assertivo che l’aggravamento discenda eo ipso dalla pena, senza addurre elementi concreti preesistenti o sopravvenuti: la decisione impugnata è pertanto corretta e non censurabile.
Nota della Redazione
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