Affidamento incolpevole esclude sanzioni e interessi per comportamento attivo dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 13069 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, radicato negli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, per i tributi armonizzati, nei principi dell’ordinamento dell’Unione europea. La situazione di incertezza interpretativa ingenerata dall’Amministrazione finanziaria, pur non incidendo sulla debenza dell’imposta, rileva ai fini dell’esclusione delle sanzioni. Quando il comportamento dell’Amministrazione non sia meramente passivo ma attivo, avendo ingenerato nel contribuente un ragionevole dubbio sull’interpretazione della norma, il principio di affidamento impedisce l’applicazione non solo delle sanzioni ma anche degli interessi. Il solo decorso del tempo, in assenza di condotte attive dell’Ufficio, non integra invece l’esimente in relazione agli accessori.
Il Fatto
Una società consortile, costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento per il recupero di accise dovute per i periodi di imposta dal 2009 al 2011, oltre sanzioni, e una cartella di pagamento relativa ai medesimi tributi. L’Ufficio contestava che la società aveva emesso fatture di vendita in base agli effettivi consumi delle consorziate, cedendo l’accisa in esenzione ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, per energia prodotta da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione.
La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva accolto i ricorsi. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, ha accolto gli appelli riuniti dell’Ufficio, escludendo che sussistesse l’autoproduzione e rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale. La società incorporante dell’originaria contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata in data 21 marzo 2024, il ricorrente ha dichiarato di avere interesse per i soli motivi quinto e sesto, rinunciando all’esame dei restanti. La Corte ne ha tratto l’inammissibilità dei motivi non più coltivati per sopravvenuto difetto di interesse.
I motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha ribadito che la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente trova origine negli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, nei principi dell’Unione europea. La situazione di incertezza interpretativa ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata ai fini dell’esclusione delle sanzioni.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato che l’Amministrazione, per un tempo apprezzabilmente lungo, aveva posto in essere comportamenti attivi: un comunicato stampa dell’Ufficio delle Dogane di Aosta che non aveva irrogato sanzioni e alcuni atti dell’Ufficio di Civitavecchia che in autotutela avevano annullato provvedimenti di contestazione. Tali condotte hanno ingenerato il dubbio circa la legittimità del comportamento del contribuente.
La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui la tutela dell’affidamento, pur se riferita al tema delle sanzioni, va applicata anche agli accessori. Ha inoltre ricordato che il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell’Amministrazione non sono idonei a integrare l’esimente in relazione agli interessi. Nel caso concreto, tuttavia, non si verteva in ipotesi di inerzia, bensì di comportamento attivo che aveva indotto il contribuente, conformandosi a un’interpretazione erronea fornita dall’Ufficio, a non ritenersi tenuto al pagamento degli interessi in base al principio di tutela dell’affidamento.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei motivi quinto e sesto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso in tema di sanzioni e interessi. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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