Detrazione IVA esclusa per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 27793 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni oggettivamente inesistenti, al pari di quelle soggettivamente inesistenti, non producono alcuna neutralità dell’imposta per l’Erario. Difettando l’operazione sottostante, il destinatario della fattura detrae un’IVA che non trova il proprio presupposto, con conseguente illegittimità della detrazione. La detraibilità è esclusa quando l’imposta sia stata corrisposta a un soggetto che, non avendo effettuato l’operazione, non è legittimato ad addebitarla in rivalsa né tenuto a versarla all’Erario. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112. Sul piano processuale, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi dichiarando l’inammissibilità del motivo, le ulteriori considerazioni di merito restano argomentazioni ipotetiche e non sono impugnabili.

Il Fatto

L’Ufficio controlli della Direzione provinciale aveva recuperato, ai fini IVA per l’anno d’imposta 2014, l’imposta det tratta su fatture di acquisto relative a operazioni ritenute inesistenti, contestando un imponibile di importo rilevante. La società contribuente impugnava l’atto innanzi al giudice tributario di primo grado, che rigettava l’impugnazione. Proposto appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione di prime cure.

Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello sulla detraibilità, la violazione del preventivo contraddittorio e l’insufficienza del quadro probatorio. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Dopo la proposta di definizione accelerata, la ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla dedotta emendatio della qualificazione giuridica del fatto, è stato respinto. La Corte ha anzitutto rilevato ragioni autonome di inammissibilità: quando il giudice si spoglia della potestas iudicandi dichiarando l’inammissibilità del motivo, le ulteriori considerazioni sul merito costituiscono argomentazioni ipotetiche, prive di valenza decisoria e quindi non impugnabili, potendo l’impugnazione appuntarsi solo sulla statuizione in rito. La censura è inoltre carente di specificità.

Nel merito il motivo è manifestamente infondato. La Corte ricostruisce il meccanismo dell’IVA richiamando il combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972: l’obbligo di emissione della fattura grava su chi effettua la cessione o la prestazione. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti manca l’operazione sottostante; in quelle soggettivamente inesistenti manca il versamento dell’imposta all’Erario da parte dell’emittente. In entrambi i casi l’utilizzatore detrae un’IVA inesistente e non opera la neutralità dell’imposta, con richiamo ai precedenti Cass. n. 20060/2015 e Cass. n. 27555/2018.

Il secondo motivo, incentrato sull’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, è parimenti infondato. Il contraddittorio risulta rispettato: nel processo verbale di constatazione è stata espressamente riconosciuta alla società la facoltà di presentare osservazioni e richieste entro sessanta giorni, e l’avviso è stato adottato ben oltre tale termine. Il contraddittorio si era inoltre svolto in costanza di verifica. Priva di rilievo resta la valutazione sulla prova di resistenza, non avendo la contribuente indicato ragioni idonee a condurre a un risultato diverso, in coerenza con Sez. U n. 21271/2025.

Il terzo motivo è inammissibile. La disposizione invocata — l’art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546/1992 — si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, quale norma sostanziale e non processuale, secondo i richiami a Cass. n. 16493/2024 e Cass. n. 20816/2024. Nel resto la censura sollecita un riesame del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la mancata adesione alla proposta di definizione accelerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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