Sanzioni lavoro nero: natura penale e retroattività della legge più favorevole (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13071 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative previste per l’occupazione di lavoratori in nero, valutate alla stregua dei criteri Engel elaborati dalla Corte EDU e recepiti dalla Corte di giustizia, rivestono natura sostanzialmente penale e presentano una spiccata carica afflittiva. Ne consegue che, qualora in un procedimento amministrativo sanzionatorio concernente gli stessi fatti già oggetto di un procedimento penale siano intervenute modifiche normative più favorevoli, trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole. Il principio tempus regit actum, espresso dall’art. 1 della legge n. 689/1981, non costituisce ostacolo a tale esito, in assenza di disposizioni transitorie contrarie. Il doppio binario sanzionatorio non integra di per sé violazione del ne bis in idem convenzionale ed eurounitario, poiché la sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non è equiparabile a un’accertamento definitivo nel merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un accertamento ispettivo che aveva rilevato l’irregolare occupazione di 43 docenti presso un istituto scolastico e il disconoscimento della genuinità di un appalto di servizi stipulato con una cooperativa. Il legale rappresentante della committente veniva destinatario di un’ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative di importo rilevante, con contestazione di violazioni in materia di assunzione e regolarizzazione dei lavoratori.
L’opposizione proposta veniva rigettata in primo grado e l’appello confermato dalla Corte d’Appello. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione, la natura volontaristica delle prestazioni e vizi di motivazione, chiedendo altresì un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili. Quanto alla qualificazione del rapporto, i giudici di legittimità ribadiscono che la valutazione degli indici di subordinazione costituisce accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e che la Corte d’Appello ha congruamente motivato l’interposizione fittizia di manodopera.
Sul primo motivo, il Collegio distingue due profili. Sotto il primo, relativo al ne bis in idem, richiama i criteri Engel e la giurisprudenza europea (Grande Stevens, A e B c. Norvegia, Menci, Garlsson Real Estate), osservando che il sistema del doppio binario sanzionatorio non è di per sé illegittimo ove le risposte giuridiche siano complementari e dirette a obiettivi distinti. Nel caso concreto non è ravvisabile violazione, poiché non vi è stata sentenza di condanna o assoluzione, ma solo declaratoria di prescrizione, non equiparabile a un giudicato nel merito. La richiesta di rinvio pregiudiziale sull’art. 50 CDFUE è respinta.
Sotto il secondo profilo, la Corte accoglie il motivo. Riconosciuta la natura sostanzialmente penale delle sanzioni, richiama la sentenza Corte cost. n. 63/2019, che ha esteso il principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative di natura punitiva. In assenza di disposizioni transitorie, l’art. 1 della legge n. 689/1981 va interpretato nel senso dell’applicabilità tanto del principio di legalità per le modifiche in peius, quanto della retroattività delle modifiche più favorevoli.
La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, perché ridetermini la sanzione applicando le modifiche sanzionatorie più favorevoli intervenute. Il principio di diritto affermato è che, nel procedimento amministrativo sanzionatorio concernente fatti già oggetto di procedimento penale, le modifiche sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione retroattiva.
Nota della Redazione
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