Somministrazione abusiva nel pubblico impiego: danno presunto e divieto di conversione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13067 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’abusiva reiterazione di contratti di somministrazione a termine non consente la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276/2003. Al lavoratore spetta comunque il risarcimento del danno, con esonero dall’onere probatorio, nella misura dell’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri dell’art. 8 legge n. 604/1966. Il danno è presunto, con valenza sanzionatoria e natura di “danno comunitario”, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto; la disciplina è conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.

Il Fatto

Alcuni impiegati amministrativi avevano lavorato presso un ente previdenziale in forza di una serie di contratti di somministrazione, dopo essere stati assunti con contratti interinali. Essi hanno agito per far dichiarare l’illegittimità del termine apposto ai contratti e ottenere il risarcimento.

Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande, dichiarando illegittimo il termine e condannando l’ente a corrispondere l’indennità risarcitoria in misura pari a 6 mensilità. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello dell’ente e, in parziale accoglimento del gravame dei lavoratori, ha elevato il risarcimento a 12 mensilità per alcuni e a 10 mensilità per altri. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’ente contestava la ritenuta nullità dei contratti e sosteneva l’effettività delle esigenze temporanee, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. S.U. n. 34476/2019; Cass. n. 8758/2017).

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, l’abusiva successione di contratti a termine non produce la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, ma comporta la sostituzione dell’amministrazione utilizzatrice e il diritto del lavoratore al risarcimento parametrato alla fattispecie di portata generale dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria.

Il Collegio ha poi richiamato le Sezioni Unite n. 5072/2016, che hanno interpretato la misura risarcitoria in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, escludendo il ricorso ai criteri del licenziamento illegittimo e confermando il riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5. Il principio è stato ribadito da successive pronunce, tra cui Cass. n. 16095/2016, Cass. n. 2175/2021 e, per la somministrazione a termine, Cass. n. 446/2021.

Le Sezioni Unite n. 5542/2023 hanno ulteriormente precisato che, quando la conversione è impedita da norme settoriali applicabili ratione temporis, il risarcimento va riconosciuto con esonero dall’onere probatorio nei limiti dell’art. 32 legge n. 183/2010, ferma la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, ove allegati e provati. La Corte territoriale, tenendo conto di tali previsioni e ritenendo il danno presunto, si è attenuta a questi principi.

Anche il terzo motivo, che lamentava motivazione apparente sui criteri di liquidazione, è stato dichiarato infondato. La motivazione non è omessa né apparente, avendo il giudice di appello valorizzato l’anzianità di servizio differenziando la misura per alcuni lavoratori. Si è ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. S.U. n. 8053/2014). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’ente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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