Misure alternative: servono elementi positivi di revisione critica, non la sola assenza (Cass. pen. Sez. I n. 27979 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi. Occorre che risultino elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole sulla prova e sulla prevenzione del pericolo di recidiva. L’opportunità del trattamento alternativo presuppone un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, che il giudice può motivatamente escludere attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi, valutando il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione. Il tribunale di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi nella relazione dell’Uepe, ma è tenuto a parametrarne le informazioni alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari; e può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter della stessa legge, avanzate nell’interesse di un condannato in esecuzione per calunnia.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi: motivazione apparente che non si confronta con la relazione dell’Uepe; fondamento del rigetto su procedimenti non definiti, con anticipazione del giudizio di colpevolezza; erronea applicazione della logica di ostatività dell’art. 4-bis Ord. pen. in assenza di giudicato di condanna per i fatti contestati; motivazione di riflesso sul diniego della misura subordinata.

La Motivazione della Corte

La Sez. I ha ritenuto il ricorso infondato, ricostruendo anzitutto il quadro dei presupposti delle misure alternative. Il Collegio ha ribadito che non basta l’assenza di indicazioni negative: la concessione del beneficio esige elementi positivi, capaci di sostenere un giudizio prognostico favorevole tanto sulla prova, quanto sull’assenza del pericolo di recidiva.

Su questo punto la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, segnalando che il giudice, pur non potendo prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei reati commessi, deve soprattutto guardare al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti, per verificare se vi siano sintomi di positiva evoluzione della personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale (Sez. I n. 20469 del 23.04.2014, Canterini, e Sez. I n. 17021 del 09.01.2015, Nucera). Ha inoltre precisato che il tribunale, anche in presenza di elementi positivi, può legittimamente reputare necessario un ulteriore periodo di osservazione, specie quando il reato sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. I n. 22443 del 17.01.2019, Froncillo).

Quanto alla relazione dell’Uepe, la Corte ha ricordato che il giudice non è in alcun modo vincolato dai giudizi di idoneità in essa espressi, ma deve considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici (Sez. I n. 23343 del 23.03.2017, Arzu).

Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato una serie di dati obiettivamente certi: la consapevolezza del fatto penalmente rilevante e il rammarico espressi dal condannato, l’attività di volontariato documentata, ma soprattutto i numerosi precedenti e i quattro procedimenti per violenze sessuali risultanti dai carichi pendenti, di cui tre con condanna di primo grado. Da tali condotte recenti e reiterate, per modalità e contesto, il giudice di merito aveva desunto il pericolo di recidiva e l’inaffidabilità del soggetto.

Tale valutazione, scevra da vizi logici e giuridici e fondata su un apprezzamento di merito non manifestamente illogico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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