Prescrizione e sospensione per reati commessi durante vigenza legge Orlando (Cass. pen. Sez. IV n. 27272 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tra tale disciplina e quella introdotta dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 non si configura un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall’art. 2 cod. pen., ma un sistema autonomo, incentrato sulla cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e sull’improcedibilità riservata ai soli reati commessi dal 1 gennaio 2020. La deroga alla retroattività della lex mitior è conforme all’art. 3 Cost., poiché risponde a esigenze di ragionevolezza e di tutela degli interessi delle persone offese.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice monocratico del Tribunale di Velletri il 21 aprile 2022 per il reato di guida senza patente, in quanto revocata, di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il fatto contestato risale al 5 gennaio 2019.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione. Sostiene che il termine massimo si sarebbe consumato il 5 gennaio 2024, prima della sentenza di appello, non potendo operare la sospensione introdotta dalla legge Orlando, abrogata dalla legge n. 134 del 2021, con conseguente reviviscenza della disciplina anteriore più favorevole.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché l’unico motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025, Polichetti, che ha risolto il contrasto insorto in materia affermando l’applicabilità della sospensione della prescrizione ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

Le Sezioni Unite hanno muovendosi sulla natura sostanziale dell’istituto. Il regime della lex mitior non gode della tutela privilegiata dell’art. 25, comma 2, Cost., che riguarda il divieto di retroattività della norma incriminatrice e di quella più sfavorevole, ma della tutela dell’art. 3 Cost., e può quindi essere sacrificato da una legge ordinaria conforme ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Il massimo organo nomofilattico ha escluso che tra la legge n. 103 del 2017 e le successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 sussista una successione di leggi penali nel tempo. Gli ultimi due interventi costituiscono un nuovo sistema, autonomo, caratterizzato dalla individuazione della sentenza di primo grado come momento di cessazione del corso della prescrizione e dall’introduzione dell’improcedibilità, riservata ai reati commessi dal 1 gennaio 2020.

La deroga alla retroattività della lex mitior è stata ritenuta conforme all’art. 3 Cost., per la necessità di garantire agli uffici giudiziari il tempo di organizzare la trattazione dei processi e per l’esigenza di tutelare l’interesse delle persone offese. Tale interpretazione ha avuto di recente l’avallo della Corte costituzionale che, con sentenza n. 38 del 2026, ha dichiarato non fondate le relative questioni.

Applicando tali principi, al reato contestato, commesso il 5 gennaio 2019, si applica il regime dell’art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La sentenza di primo grado, emessa il 21 aprile 2022, ha prodotto l’effetto interruttivo di cui all’art. 160 cod. pen. Da quella data è iniziato il periodo di sospensione di durata non superiore a un anno e sei mesi, terminato il 21 ottobre 2023. La sentenza di appello è intervenuta il 6 ottobre 2025 e, a quella data, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque, cui vanno aggiunti il periodo di sospensione e l’ulteriore periodo di giorni 125, per un totale di anni 6, mesi 10, giorni 5, non era ancora spirato.

All’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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