Affitto d’azienda e responsabilità solidale per crediti successivi alla retrocessione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21845 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di affitto di azienda, fattispecie espressamente prevista dall’art. 2112 cod. civ., il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La responsabilità solidale del cessionario-affittuario non si estende pertanto ai crediti maturati successivamente alla retrocessione dell’azienda alla curatela fallimentare del cedente. In tale ultimo momento l’accordo individuale trasferitosi con il contratto di affitto cessa di produrre effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti dell’affittuario per i crediti del lavoratore successivi. Irrilevante, a tal fine, è la circostanza che il rapporto di lavoro sia cessato in data anteriore alla retrocessione, assumendo esclusivo rilievo il momento di maturazione del credito.

Il Fatto

Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per competenze retributive. La società proponeva opposizione e il tribunale la rigettava. In sede di appello la decisione veniva riformata: la Corte d’Appello di Salerno accoglieva l’opposizione, escludendo la responsabilità solidale della società per le somme richieste.

Il giudice di secondo grado ricostruiva la vicenda. Nel maggio 2009 il lavoratore e il datore di lavoro originario avevano stipulato un accordo individuale di integrazione retributiva. Nel gennaio 2011 l’azienda era stata concessa in affitto a una società poi divenuta la controricorrente. A seguito del fallimento del cedente, il contratto di affitto si era risolto con retrocessione dell’azienda alla curatela nel novembre 2011. I crediti azionati, relativi a competenze del dicembre 2014, erano dunque successivi alla retrocessione. Il lavoratore ricorreva per tre motivi; la società resisteva con controricorso e depositava memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono trattati congiuntamente. Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2112 cod. civ., sostenendo che con il contratto di affitto tutte le obbligazioni del cedente si erano trasferite all’affittuario, compreso l’accordo individuale di integrazione retributiva e i crediti non ancora scaduti. Con il secondo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo: la cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione, che avrebbe reso la società affittuaria unica obbligata.

La Corte ricostruisce i tratti essenziali della vicenda e richiama la disciplina dell’art. 2112 cod. civ., applicabile alla fattispecie dell’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma. Da essa discende che cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento. Il tenore della disposizione esclude, correlativamente, la responsabilità del cedente per i crediti maturati dopo la cessione.

Nel caso concreto il lavoratore rivendicava le integrazioni salariali previste dall’accordo individuale, maturate successivamente alla retrocessione. Per tali crediti non può configurarsi la responsabilità solidale della società già affittuaria. L’obbligazione sorta con l’accordo individuale si era bensì trasferita con il contratto di affitto, ma è divenuta inopponibile alla società retrocedente per i crediti sorti e maturati dopo la retrocessione. In quel momento l’originario accordo ha cessato di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale verso l’affittuaria per i crediti successivi, come già affermato da Cass. n. 14401 del 2023.

Quanto alla dedotta cessazione del rapporto anteriore alla retrocessione, la Corte la ritiene irrilevante. Ciò che assume rilievo è il momento di maturazione del credito del lavoratore, che fa emergere l’operatività dell’accordo individuale e individua, in quel momento, i soggetti obbligati; non può più esserlo la società che, con la retrocessione, si è resa estranea agli effetti dell’originario rapporto obbligatorio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore della controricorrente, e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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