Deduzione ACE solo per aumenti di capitale deliberati dopo il 2010 (Cass. civ. Sez. V n. 5073 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione dal reddito complessivo delle società corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, prevista dall’art. 1, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica soltanto agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010, e quindi a far data dai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi. L’art. 5, comma 2, lett. a), del D.M. 14 marzo 2012 non introduce una limitazione temporale ulteriore rispetto alla fonte primaria: ne esplicita una condizione già contenuta nell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 201/2011, che ancora l’agevolazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto tra norma regolamentare e norma primaria.

Il Fatto

Una società di intermediazione mobiliare presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso per la maggiore IRES versata negli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di oltre settecentomila euro. La società deduceva di avere deliberato il 1° dicembre 2010 un aumento di capitale inscindibile, con sovrapprezzo, sottoscritto nel gennaio 2011, e di non avere potuto utilizzare la deduzione ACE per effetto della limitazione temporale contenuta nella norma attuativa.

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale con compensazione delle spese. Propone quindi ricorso per cassazione la società, resistendo l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 201/2011, nonché degli artt. 3 e 4 disp. prel. cod. civ. La ricorrente sostiene che l’art. 5 del D.M. 14 marzo 2012 avrebbe introdotto un requisito temporale non contemplato dalla fonte primaria, la quale non attribuirebbe alcuna rilevanza alla data di deliberazione dell’aumento di capitale.

La Corte reputa il motivo infondato. Muove dalla lettura sistematica della disciplina: l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 201/2011 ammette in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; il comma 2 ancora tale rendimento alla variazione in aumento rispetto al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il comma 8 demanda a un decreto ministeriale le disposizioni di attuazione, mentre il comma 9 fissa l’applicazione delle disposizioni a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Da quest’ultima previsione il Collegio ricava che un aumento di capitale deliberato prima del 31 dicembre 2010 non può beneficiare dell’agevolazione, trattandosi di capitale già esistente nella fase di chiusura dell’esercizio in corso a quella data. L’agevolazione riguarda invece gli aumenti deliberati successivamente, e dunque i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi.

Il D.M. 14 marzo 2012 si colloca coerentemente in questo quadro: la norma regolamentare ha semplicemente esternato una condizione necessaria già contenuta nella norma primaria. La Corte richiama anche la relazione illustrativa del decreto, secondo cui non rilevano i conferimenti relativi ad aumenti di capitale deliberati e sottoscritti entro la chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché eseguiti successivamente, esclusione coerente con la finalità incentivante della misura.

Escluso il contrasto tra fonte primaria e fonte secondaria, il ricorso è rigettato. La società è condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre accessori, e al pagamento del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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