Cambio di esercente aeromobile e contratto di lavoro del comandante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10748 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie del cambiamento dell’esercente dell’aeromobile, regolata dall’art. 917 cod. nav., non si identifica con quella del trasferimento d’azienda disciplinata dall’art. 2112 cod. civ., poiché concerne un solo elemento dell’azienda e riguarda unicamente i contratti di arruolamento riferiti a un aeromobile determinato. Ne consegue che la tutela del mantenimento dei rapporti dei componenti dell’equipaggio non opera quando il lavoratore sia stato adibito a una pluralità di aeromobili. Il fenomeno traslativo che ha interessato grandi compagnie aeree in crisi non rientra nell’ambito applicativo della norma, essendo il relativo assetto generale disciplinato dal d.lgs. n. 270/1999.

Il Fatto

Un comandante conveniva in giudizio una compagnia aerea, chiedendo l’accertamento del passaggio ex lege del proprio contratto individuale di lavoro dalla precedente società alla nuova, con diritto di assunzione da una data determinata, trattamento giuridico ed economico di comandante, reintegrazione e risarcimento del danno. Il tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1170/2021, rigettava l’appello.

Il giudice di merito rilevava anzitutto l’esistenza di un giudicato interno sulla inapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ. alla fattispecie. Nel merito, riteneva infondata la censura sull’errata interpretazione dell’art. 917 cod. nav., applicabile, secondo la corte territoriale, solo quando il riferimento sia a un aeromobile determinato e non alle grandi aziende in cui gli equipaggi ruotano su velivoli diversi. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 917 cod. nav. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la norma sia stata irragionevolmente riferita alle sole ipotesi di esercente di piccole dimensioni e prospettando una disparità di trattamento tra addetti a singoli aeromobili e dipendenti di aziende maggiori.

Il motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto del giudice di merito contrastino con le norme regolatrici o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 16038 del 2013). Nel caso in esame il ricorrente si limita a offrire una diversa lettura della norma, senza confrontarsi con le connotazioni specifiche della stessa e con il contesto in cui opera.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la fattispecie del cambiamento dell’esercente regolata dall’art. 917 cod. nav. è diversa da quella del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 cod. civ., perché concerne soltanto un elemento dell’azienda, con indifferenza rispetto alla permanenza dell’azienda medesima, e riguarda unicamente i contratti di arruolamento su aeromobili determinati. Il fenomeno traslativo che ha interessato le due compagnie non è riconducibile all’art. 917, riferendosi a grandi aziende in crisi il cui assetto generale è disciplinato dal d.lgs. n. 270/1999; l’interpretazione dell’art. 347 cod. nav., sovrapponibile alla norma in esame, conferma tale lettura (Cass. n. 5754 del 1994; Cass. n. 24277 del 2006; Cass. n. 22875 del 2023).

Poiché lo stesso ricorrente aveva dichiarato di essere stato adibito a una pluralità di aeromobili, la sua posizione non può trovare regolamentazione in una disposizione concepita per il solo cambio di esercente del singolo velivolo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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