Procura alle liti non prova patrocinio se mandato conferito ad altro avvocato (Cass. civ. Sez. II n. 7953 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della procura alle liti non integra, di per sé, il contratto di patrocinio. La procura è negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio; il patrocinio è negozio bilaterale con cui si conferisce l’incarico professionale. Ne consegue che il cliente obbligato al compenso non è necessariamente colui nel cui interesse la prestazione viene eseguita, ma colui che ha stipulato il contratto di incarico. La presunzione di coincidenza tra procura e patrocinio può essere superata ove risulti provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto di mandato esistente tra due professionisti: in tal caso la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico della rappresentanza processuale, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro.
Il Fatto
Un avvocato ha ingiunto a un Comune il pagamento di circa euro 37.490,13 per prestazioni professionali, consistenti nella redazione di una memoria insieme a un altro professionista, sulla base di una delibera di Giunta che aveva riconosciuto a quest’ultimo la facoltà di avvalersi del ricorrente o di altro avvocato del proprio studio.
Il Comune si è opposto, deducendo di aver conferito l’incarico al solo altro professionista, già retribuito. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato, inquadrando la fattispecie nell’art. 1717 cod. civ. e ravvisando un rapporto tra i due avvocati accanto al mandato originario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, chiedendo anche la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui il ricorrente censura la mancata distinzione tra mandato e contratto di patrocinio, sostenendo che nei rapporti con la pubblica amministrazione il patrocinio si perfezionerebbe con il rilascio della procura da parte del Sindaco, senza necessità di autorizzazione della Giunta.
Il motivo è infondato. È principio consolidato che la procura alle liti, negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale con cui viene conferito l’incarico al professionista. Il rapporto endoprocessuale che nasce dalla procura è quindi distinto dal rapporto che si instaura tra il professionista incaricato e il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura.
Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula il conferimento dell’incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocamente la volontà di avvalersi della sua attività da parte del cliente convenuto per il pagamento. Il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione, ma colui che, stipulando il contratto, ha conferito l’incarico ed è tenuto al corrispettivo. La Corte richiama sul punto Cass. civ. Sez. VI n. 7037 del 2020, Cass. civ. Sez. III n. 16261 del 2016 e Cass. civ. Sez. II n. 19596 del 2004.
Tale principio opera anche quando l’incarico difensionale sia conferito a un avvocato da parte di un altro avvocato e in favore di un terzo. Nonostante la presenza di una procura congiunta, può ritenersi superata la presunzione di coincidenza tra patrocinio e procura ove risulti provato, sia pure in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato tra i due professionisti: la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziale, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall’uno o dall’altro nell’esecuzione concreta del mandato (Cass. civ. Sez. VI n. 7037 del 2020; Cass. civ. Sez. II n. 26060 del 2003; Cass. civ. Sez. II n. 24010 del 2004).
Nel caso concreto la Corte d’appello ha accertato che il Comune aveva conferito mandato al solo altro professionista, con facoltà di avvalersi del ricorrente o di altro avvocato dello studio, con conseguente prova dell’assenza del contratto di patrocinio tra il ricorrente e l’ente, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura da parte del Sindaco. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui il conferimento della procura e il concreto esercizio della rappresentanza costituiscono prova del patrocinio con la pubblica amministrazione, non esclude che l’ente possa provare che la procura sia limitata alla sola rappresentanza processuale e che il patrocinio sia stato concluso con altro professionista.
I motivi restanti, riguardanti la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2230 e 2233 cod. civ., sono ritenuti superati dalle considerazioni svolte sul primo mezzo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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