Responsabilità di agente contabile e danno all’immagine nel peculato scolastico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 137 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di responsabilità per danno erariale, l’art. 651 cod. proc. pen. introduce una deroga all’autonomia tra giudizio penale, civile e amministrativo: la sentenza penale irrevocabile di condanna vincola il giudice contabile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all’attribuzione dello stesso all’imputato. Ne consegue che i fatti e i comportamenti definitivamente accertati come criminosi non possono essere rimessi in discussione, residuando al giudice contabile la sola valutazione del nesso tra illecito e danno. Quanto al danno all’immagine, l’art. 1, comma 1-sexies, l. 14.1.1994 n. 20 ne presume l’entità pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita, salva prova contraria, criterio che coincide con la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio un’agente contabile, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso alcuni Istituti scolastici del casertano, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al pagamento della somma complessiva di € 445.977,66 a titolo di danno patrimoniale e di € 891.955,32 a titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Nel periodo di servizio, la convenuta avrebbe alterato la contabilità scolastica e contraffatto mandati di pagamento, incassando su un conto corrente postale a sé intestato ingenti somme destinate agli Istituti e a terzi. Per le medesime condotte era intervenuta condanna penale definitiva a sette anni di reclusione. La convenuta, ritualmente notificata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia della convenuta, non essendosi la stessa costituita nonostante la regolare notifica della citazione.

Nel merito, la Corte qualifica la convenuta come agente contabile ai sensi del r.d. n. 827/1924, avendo maneggiato denaro di pertinenza pubblica per conto dell’Erario. Da tale qualifica deriva l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 194 dello stesso regio decreto, che non ammette a discarico le mancanze, le diminuzioni o le perdite di denaro, se l’agente non prova che il danno non gli è imputabile né per negligenza né per indugio.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: sull’attore pubblico incombe l’onere di allegare l’inadempimento inescusato della restituzione, mentre sull’agente contabile grava la prova liberatoria di aver riversato i proventi e di aver svolto correttamente l’attività gestoria, oppure che il mancato riversamento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Nel caso di specie, le indagini ministeriali e penali hanno acclarato un articolato meccanismo fraudolento — contraffazione delle firme dei dirigenti, alterazione di ordini e reversali, registrazione di incassi mai trasmessi alla banca cassiera — che ha consentito di veicolare somme su un conto personale. La sentenza penale irrevocabile di condanna per peculato ex art. 314 cod. pen. rende palese l’antigiuridicità della condotta e la sua natura dolosa, con conseguente vincolo ex art. 651 cod. proc. pen.

Quanto al danno all’immagine, la Corte applica il criterio presuntivo legislativo del doppio della somma illecitamente trattenuta, ravvisando la divulgazione della notizia sulla stampa locale e nazionale, la gravità del fatto per la reiterazione e la qualifica rivestita in un settore sensibile come quello dell’istruzione. Accoglie pertanto integralmente la domanda, condannando la convenuta alle somme richieste, con rivalutazione e interessi, e alle spese di giudizio secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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